C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2025/2026 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 09/09/2025 – Delibera – Gara del 7/ 9/2025 VILLA SANTANGELO – LIONS VILLA MONTAUREI

 

 

Gara del 7/ 9/2025 VILLA SANTANGELO - LIONS VILLA MONTAUREI

Il Giudice Sportivo - visto il preannuncio e il ricorso della società Villa Santangelo, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 47/A del 31.07.2025, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Lions Villa Montaurei per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 1 a 2, il calciatore Di Silvestre Luca, nato il 5.11.2002, che risulta squalificato per una gara effettiva - Coppa Abruzzo Prima Categoria - come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 32 del 24.10.2024; - esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Di Silvestre Luca nella S.S. 2024/2025 era tesserato con la società Lions Villa Montaurei e che, in occasione dell'incontro di Coppa Abruzzo Prima Categoria del 16.10.2024 (ultima gara di Coppa Abruzzo disputata dalla Soc. Lions Villa Montaurei nella S.S. 2024/2025, essendo stata successivamente eliminata), è stato squalificato per una gara effettiva; - riscontrato dagli atti ufficiali, che il suddetto calciatore, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società Lions Villa Mountaurei, non ha ancora scontato la squalifica inflitta con il C.U. n. 32/2024 cit. ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7, del C.G.S , ed ha effettivamente preso parte alla gara di Coppa Abruzzo del 7.9.2025, prima gara utile di Coppa Abruzzo della s.s. 2025/2026; - preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti; - ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 19, 21 comma 6 e 7, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla società Lions Villa Montaurei la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Villa Santangelo / Lions Villa Mountaurei: 3 a 0; 2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Lions Villa Mountarei, Sig. Nori Agostino, fino al 17.09.2025; 3) di irrogare alla Società Lions Villa Mountaurei l'ammenda di euro 100,00; 4) di accreditare la tassa di reclamo.

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