C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 23.01.2025 – Delibera – RECLAMO n. 25 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 14.12.2023 (Inibizione a svolgere ogni attività a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. ARTUSA Gaetano fino al 13.12.2025). RECLAMO n. 30 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N° 45 del 02.01.2024 (punizione sportiva della perdita della gara S.S.D. Kennedy J.F. Aquile – A.S.D. Nuova Bulldog Vibo valevole per il Campionato Regionale Under 15 con il punteggio di 0 – 3). I due reclami sono stati riuniti d’ufficio con decreto del Presidente della Corte Sportiva d’Appello Territoriale;

RECLAMO n. 25 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 14.12.2023 (Inibizione a svolgere ogni attività a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. ARTUSA Gaetano fino al 13.12.2025).

 RECLAMO n. 30 della Società A.S.D. NUOVA BULLDOG VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N° 45 del 02.01.2024 (punizione sportiva della perdita della gara S.S.D. Kennedy J.F. Aquile – A.S.D. Nuova Bulldog Vibo valevole per il Campionato Regionale Under 15 con il punteggio di 0 – 3).

I due reclami sono stati riuniti d’ufficio con decreto del Presidente della Corte Sportiva d’Appello Territoriale;

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l'arbitro a chiarimenti; RITENUTO - secondo quanto risulta dal rapporto di gara al 32° del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della Società S.S.D. Kennedy J.F. Aquile 1965 il direttore di gara veniva accerchiato da tutti i calciatori della Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo i quali protestavano contro la decisione.

In quella circostanza, tutti i dirigenti della panchina entravano in campo per protestare e il Signor Artusa Gaetano - dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo - prima colpiva l'arbitro sul petto, spintonandolo violentemente e, successivamente, lo colpiva al viso con uno schiaffo, senza provocare conseguenze. Dopo essere stato colpito dal Dirigente Sig. Artusa Gaetano, mentre faceva rientro nello spogliatoio, l'allenatore Sig.Blandino Fabio della Società Nuova Bulldog Vibo, rivolgeva all'indirizzo del direttore di gara espressioni offensive. A questo punto, ritenuto che non sussistessero le condizioni per continuare la gara, il direttore di gara ne decretava la fine e riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio grazie all'intervento di un rappresentante delle forze dell'ordine che richiedeva l'intervento della polizia, prontamente sopraggiunta. Con deliberato pubblicato nel C.U. n. 39 del 14.12.2023, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria comminava al Dirigente Accompagnatore Sig. Artusa Gaetano, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 13.12.2025. Con deliberato pubblicato nel C.U. n. 45 del 2.1.2024. il Giudice Sportivo Territoriale irrogava alla Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo la punizione sportiva della perdita della gara S.S.D. Kennedy J.F. Aquile – A.S.D. Bulldog Vibo, valevole per il campionato Under 15 Regionale, con il punteggio di 0-3. Avverso le decisioni proponeva distinti reclami la Società A.S.D. Nuova Buldog Vibo sostenendo rispettivamente: 1.- l'ingiustizia della sanzione a carico del Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo, Sig. Artusa Gaetano, non essendo Egli stesso l'autore dell'atto di violenza nei confronti del direttore di gara, ma l'allenatore della squadra Sig. Gradia Maurizio, che per tale motivo era stato espulso, pur non avendo l'arbitro riportato il provvedimento nel rapporto di gara. Chiedeva, quindi, annullarsi la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 13.12.2025, applicata al Presidente della Società, Sig. Artusa Gaetano. 2.- l'assenza delle condizioni per far luogo alla sospensione della gara, non essendosi verificata alcuna situazione di pericolo per i partecipanti (arbitro, atleti, tecnici e dirigenti) e per il pubblico. Chiedeva, quindi, che, previa riunioni dei due procedimenti, fosse annullata la decisione con cui il primo Giudice aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara e ne fosse disposta la ripetizione. Preliminarmente, la Corte, ritenuta la sussistenza di profili di connessione fra i due ricorsi proposti dalla A.S.D. società Nuova Bulldog Vibo, ne dispone la riunione. Nel merito: 1.- quanto alla sanzione a carico del Presidente Sig. Artusa Gaetano, osserva: L'arbitro, di cui la Corte ha disposto l'audizione in presenza per essere sentito a chiarimenti, comparso nel corso dell'odierna seduta ha confermato il suo rapporto di gara nonché le dichiarazioni precedentemente rese con modalità telematiche, riconoscendo nel Dirigente Accompagnatore Sig. Artusa Gaetano il soggetto autore dell’aggressione ai suoi danni. In particolare, il direttore di gara non ha avuto alcuna esitazione nell’identificare nelle immagini fotografiche fornite dalla Società reclamante e che questa Corte ha sottoposto alla sua visione, l’aggressore nel Sig. Artusa Gaetano. Lo stesso direttore di gara ha ribadito i fatti accaduti, dichiarando che in occasione dei disordini non ha adottato alcun provvedimento disciplinare, né nei confronti del Sig. Artusa, né nei confronti di altri tesserati, avendo la necessità di guadagnare gli spogliatori per sottrarsi all’accerchiamento dei giocatori e dei dirigenti della Società A.S.D. Nuova Bulldog Vibo. Riferiva che, rientrato negli spogliatoi, grazie all’intervento del vice questore presente al campo, l’arbitro e lo stesso vice questore chiamavano le forze dell’ordine che intervenivano pochi minuti dopo, consentendo al direttore di gara di lasciare indenne il campo. Riferiva, altresì, che al riparo nello spogliatoio vedeva sopraggiungere una ambulanza per prestare soccorso a qualcuno dei presenti, di cui ignorava l’identità. Nella descritta situazione, stante la natura di prova privilegiata del rapporto arbitrale, confermato in ogni sua parte nel corso dell'odierna seduta, che ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la prova testimoniale richiesta è superflua, mentre è inammissibile la richiesta di acquisizione delle immagini video. Invero, l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6). Infine, l'art.62, comma 1, del C.G.S., stabilisce che nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, gli Organi di Giustizia Sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6. Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l’utilizzo dei filmati audiovisivi. Risulta quindi che, il Legislatore Federale ha voluto evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e - per così dire - “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva (cfr., ex multis,: Corte Sportiva Appello Nazionale; Decisione n. 026/CSA/2022-2023; Corte Sportiva Appello Nazionale; Decisione n. 056/CSA/2022-2023CSA, I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30), è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria. La Corte ritiene, in conclusione, che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento Sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti (nella specie confermati in sede di audizione personale del direttore di gara). La sanzione comminata dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati. 2.- quanto alla punizione sportiva della perdita della gara: Si ravvedono, nella specie, tutti gli elementi per l'adozione da parte del direttore di gara del provvedimento di conclusione anticipata dell'incontro. L'aggressione fisica subita dall'arbitro, l’atteggiamento minaccioso dei tesserati della Società reclamante, confermati in sede di audizione, nonché la dirimente circostanza che si è reso necessario l'intervento della forza pubblica a tutela dell'incolumità del direttore di gara, non ha consentito all'ufficiale di gara di continuare con serenità nella conduzione dell'incontro, essendo evidentemente alterate le sue condizioni psico-fisiche e mentali. La sanzione della punizione sportiva della perdita della gara deve, quindi, essere confermata;

P.Q.M.

Rigetta i reclami riuniti e dispone incamerarsi i contributi versati per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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