C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 06.02.2025 – Delibera – RECLAMO n. 37 della società POL. LUZZESE CALCIO 1965 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 103 del 25.01.2024 (squalifica del calciatore Sig. ANNONE Antonio fino al 24.04.2024).
RECLAMO n. 37 della società POL. LUZZESE CALCIO 1965 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 103 del 25.01.2024 (squalifica del calciatore Sig. ANNONE Antonio fino al 24.04.2024).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA La società Pol. Luzzese Calcio 1965 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con cui, in relazione alla gara del 20.01.2024 di Prima Categoria Girone A contro la società Rangers Corigliano, è stata comminata la squalifica al calciatore Sig. Antonio Annone fino al 24.04.2024 per avere egli, durante la gara, proferito frasi blasfeme, nonchè per avere spintonato l'arbitro appoggiandogli le mani sul petto dopo il provvedimento di espulsione e per aver reiterato tale gesto successivamente, senza conseguenze per il direttore di gara. La Società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tenuto i comportamenti indicati nel referto arbitrale. Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto del direttore di gara, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell’arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). La squalifica comminata al calciatore Sig. Antonio Annone appare da rimodulare per ricondurla ad equità.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica irrogata al calciatore ANNONE Antonio a tutto il 31.03.2024; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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