C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 06.02.2025 – Delibera – RECLAMO n. 38 della società TIKI TAKA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 25.01.2024 (punizione sportiva perdita della gara Campionato Calcio a 5 serie D Sporting Casali del manco – Tiki Taka del 20.01.2024 con il punteggio di 0-6, ammenda di € 100,00, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del Capitano Sig. LAURENZANO Mattia Francesco fino al 15.03.2024, squalifica per tre gare effettive del calciatore Sig. TIUTIU Cornel).
RECLAMO n. 38 della società TIKI TAKA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 25.01.2024 (punizione sportiva perdita della gara Campionato Calcio a 5 serie D Sporting Casali del manco – Tiki Taka del 20.01.2024 con il punteggio di 0-6, ammenda di € 100,00, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del Capitano Sig. LAURENZANO Mattia Francesco fino al 15.03.2024, squalifica per tre gare effettive del calciatore Sig. TIUTIU Cornel).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante Avv. Leonardo Graziadio; sentita a chiarimenti ed in video conferenza l’arbitro della gara; RILEVA La società Tiki Taka ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Cosenza con cui, in relazione alla gara del Campionato di Calcio a Cinque Serie D del 20.01.2024 tra Sporting Casali del Manco e Tiki Taka, è stata comminata la sanzione della perdita della gara a carico della società Tiki Taka con il risultato di 0-6; l’ammenda di € 100,00 per prima rinuncia; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di € 200,00 per abbandono del campo della squadra per proteste; nonché la squalifica del Capitano Sig. Laurenzano Mattia Francesco (in assenza del Dirigente accompagnatore); nonché la squalifica per tre gare effettive al calciatore Sig. Tiutiu Cornel per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. La società reclamante ha rilevato che non ci sarebbe stato alcun abbandono del campo da parte dei calciatori della Società Tiki Taka. Al 13° del secondo tempo, la Società reclamante, seppur in campo con soli tre elementi - (stante la precedente duplice espulsione a carico di suoi calciatori) - continuava la propria partita quando il calciatore Sig. Franco Lauria si accasciava a terra per infortunio. Il direttore di gara, secondo la ricostruzione della Società reclamante, sarebbe, pertanto, entrata in campo decretando la fine della partita senza verificare la possibilità della prosecuzione della stessa, stante anche la presenza di un altro tesserato in panchina. A sostegno della propria tesi difensiva, la reclamante produce un video della fase finale della partita. In ordine alle squalifiche dei propri tesserati, la Società reclamante deduce circa l’assenza dei comportamenti offensivi e minacciosi. Preliminarmente questa Corte deve rilevare l’inammissibilità del ricorso in quanto la procura al difensore – Avv. Leonardo Graziadio - è stata conferita dal Sig. Laurenzano Mattia Francesco, squalificato al momento della proposizione del reclamo. Il reclamo deve, pertanto, limitarsi al capo relativo alla squalifica dello stesso Laurenzano. Sul punto bisogna rilevare che dalla distinta della società Tiki Taka il Sig. Claudio Scriva è identificato quale “preparatore atletico” e non quale dirigente accompagnatore, per cui la decisione del Giudice Sportivo è corretta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso: - avverso la sanzione della perdita della gara a carico della Società Tiki Taka; - avverso l’ammenda di € 100,00 per prima rinuncia; - avverso la penalizzazione di un punto in classifica; - avverso l’ammenda di € 200,00 per abbandono del campo della squadra per proteste; - avverso la squalifica per tre gare effettive di Tiutiu Cornel. Rigetta il ricorso avverso la squalifica del Sig. Laurenzano Mattia Francesco. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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