C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 20.02.2025 – Delibera – RECLAMO n° 45 della Società A.S.D. CASSANO SYBARIS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 dell’8 febbraio 2024 (inibizione dirigente Sig. AZZOLINO Giuseppe fino al 31.12.24; squalifica calciatore Sig. LOCASCIO Matia Ivan per due gare effettive; ammenda € 700,00 e diffida)
RECLAMO n° 45 della Società A.S.D. CASSANO SYBARIS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 dell'8 febbraio 2024 (inibizione dirigente Sig. AZZOLINO Giuseppe fino al 31.12.24; squalifica calciatore Sig. LOCASCIO Matia Ivan per due gare effettive; ammenda € 700,00 e diffida)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante rappresentata dall’Avvocato Sig. Claudio Bloise e sentito l’arbitro alla presenza del Rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti ed alla presenza del Componente del Consiglio Direttivo della Sezione AIA di Catanzaro Sig. Francesco Leone RILEVA La reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe sostenendo in relazione:
all’ammenda di € 700,00 comminata dal Giudice di prime cure (per avere, a fine gara, una persona non identificata, riconducibile alla società tentato di fare ingresso nello spogliatoio arbitrale, non vi riusciva per l'intervento delle forze dell'ordine; per avere propri sostenitori rivolto frasi offensive e gravemente minacciose all'indirizzo dell'arbitro inseguendo lo stesso fino alla propria autovettura non riuscendo a colpirlo per l'intervento delle forze dell'ordine; per avere un proprio sostenitore colpito con un calcio ad una gamba il Commissario di campo, senza conseguenze) che non vi è alcuna indicazione che i responsabili dell’occorso fossero del Cassano Sybaris; all’inibizione del dirigente Sig. Azzolino Giuseppe (per avere, a fine gara, inseguito l'arbitro negli spogliatoi e rivolto allo stesso parole offensive. Lo stesso avrebbe provato ad aggredire il Direttore di gara e avrebbe colpito con un calcio la porta dello spogliatoio arbitrale, rompendola, nonché avrebbe colpito con diversi pugni il muro dello spogliatoio ed avrebbe rivolto parole di minaccia all’arbitro) di nutrire dubbi circa l’attendibilità e la bontà delle dichiarazioni rese dall’arbitro nel referto argomentando sull’impossibilità dell’arbitro, chiuso da solo nel proprio spogliatoio con gli assistenti arbitrali, di vedere cosa succedeva all’esterno; parimenti contesta la squalifica del calciatore Sig. Locascio Matia Ivan per inattendibilità delle affermazioni del Direttore di gara; sostiene - da ultimo - che le proteste dei calciatori della Società A.S.D. Cassano Sybaris “scatenavano l’ira dell’arbitro, il quale, pensando di ristabilire l’ordine, ammoniva svariati calciatori del Cassano su falli inesistenti, e iniziava a proferire frasi offensive, dal tono razzista e minaccioso nei confronti di alcuni calciatori del Cassano.” In via preliminare va affermato che il reclamo, con riferimento alla parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Sig. Locascio Matia Ivan, è inammissibile ai sensi dell’art. 137 numero 3) punto a) C.G.S. L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato integralmente il proprio rapporto ricostruendo i singoli punti della sua narrazione e specificando in particolare di essere certo che a colpire la porta sia stato il dirigente Sig. Azzolino Giuseppe in quanto lo stesso lo ha seguito mentre rientrava negli spogliatoi tentando di aggredirlo, portandosi anche a breve distanza da lui ed iniziando a colpire la porta quando questa era aperta e prima che il direttore di gara riuscisse a chiuderla. Le argomentazioni rappresentate in ricorso, non possono porre in dubbio la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, tenuto conto che il rapporto dell’arbitro, fornisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). In merito alle sanzioni, dichiarata l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Sig. Locascio Matia Ivan, ritiene conforme a giustizia ridurre l’inibizione al dirigente Sig. Azzolino Giuseppe a tutto il 30 giugno 2024. Rigetta nel resto.
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile nella parte in cui si impugna la squalifica al calciatore Sig. LOCASCIO Matia Ivan; riduce l’inibizione al Dirigente Sig. AZZOLINO Giuseppe al 30 giugno 2024; rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.
Share the post "C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 20.02.2025 – Delibera – RECLAMO n° 45 della Società A.S.D. CASSANO SYBARIS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 dell’8 febbraio 2024 (inibizione dirigente Sig. AZZOLINO Giuseppe fino al 31.12.24; squalifica calciatore Sig. LOCASCIO Matia Ivan per due gare effettive; ammenda € 700,00 e diffida)"