C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 20.02.2025 – Delibera – RECLAMO n° 47 della Società POL. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 dell’8 febbraio 2024 (squalifica calciatori Sigg.ri ZICARELLI Francesco Pio fino al 14.5.2024 e SALERNO Angelo per QUATTRO gare effettive; ammenda di € 500,00)

RECLAMO n° 47 della Società POL. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 dell'8 febbraio 2024 (squalifica calciatori Sigg.ri ZICARELLI Francesco Pio fino al 14.5.2024 e SALERNO Angelo per QUATTRO gare effettive; ammenda di € 500,00)

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe argomentando che i calciatori sanzionati non si sono resi responsabili dei fatti loro imputati e che non può attribuirsi una responsabilità oggettiva alla Società Pol. Luzzese Calcio 1965 per fatti commessi da tifosi che non possono essere ricondotti, con certezza, alla stessa. Le argomentazioni rappresentate in ricorso non possono porre in dubbio la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, che - nel caso di specie – risulta essere esaustivo e privo di errori logici, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati e riconducibili alla responsabilità della Società Pol. Luzzese Calcio 1965, tenuto conto che il rapporto dell’arbitro, fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). Le stesse meritano, però, pregio in relazione alle sanzioni comminate ai calciatori che appaiono da rimodularsi per ricondurre ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica comminata ai calciatori Sigg.ri: - ZICARELLI Francesco Pio fino al 30 APRILE 2024; - SALERNO Angelo a DUE gare effettive; rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

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