C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 27.03.2025 – Delibera – RECLAMO N. 56 della società A.S.D. Academy Crotone avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 70 del 7 marzo 2024 (perdita sportiva della gara Asd Virtus Soverato- Asd Academy Crotone del 23 febbraio 2024 con il punteggio di 0-3; ammenda di € 100,00)

 

RECLAMO N. 56 della società A.S.D. Academy Crotone avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 70 del 7 marzo 2024 (perdita sportiva della gara Asd Virtus Soverato- Asd Academy Crotone del 23 febbraio 2024 con il punteggio di 0-3; ammenda di € 100,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentate dell’Aia presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti, e del sig. Francesco Leone, componente del Consiglio Direttivo della sezione Aia di Catanzaro; OSSERVA 1- Il Giudice Sportivo con riferimento alla gara valevole per il Campionato Regionale Under 17 Virtus Soverato vs Academy Crotone del 23 febbraio 2024, ha inflitto ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, con relative ammende, così motivando: “letti gli atti ufficiali della gara ed in particolare il supplemento di rapporto dell’arbitro dal quale risulta che al 42° del secondo tempo sostenitori di entrambe le società, superati i cancelli, invadevano il terreno di gioco e davano luogo ad un litigio già iniziato sugli spalti, che nonostante le sollecitazioni dei capitani e dei dirigenti tali soggetti non desistevano a lasciare il terreno di gioco e che pertanto l’arbitro era costretto a sospendere la gara”. 2.- Si legge nel referto di gara che: “Al minuto 42° del secondo tempo, a seguito di una mia decisione, soggetti non identificati (circa una decina), superano i cancelli, i quali ben chiusi, dirigendosi verso il terreno di gioco. Nonostante le sollecitazioni da parte dei capitani, dei vice capitani e del massaggiatore della squadra ospitante (Bianco Ermando), tali soggetti non desistevano a lasciare il campo. Per tale motivo sono stato costretto a sospendere la gara”. E nel supplemento di gara: “Per quanto riguarda i soggetti che, al minuto 42 del secondo tempo, si sono introdotti all'interno del terreno di gioco, si può dedurre che siano sostenitori di entrambe le squadre, poiché il litigio iniziato sugli spalti è stato prorogato sul campo”. 3.- Con ricorso del 12/3/2024, trasmesso con pec in pari data alla Società A.S.D. Virtus Soverato, la Società ASD Academy Crotone impugna la delibera del Giudice Sportivo contestando in via preliminare la nullità del supplemento di gara, privo di data, luogo ed ora, mancando la prova della trasmissione al Giudice Sportivo “entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara”, ex art. 62 C.G.S. e, nel merito, negando che vi siano stati litigi tra le tifoserie; contesta l’incongruenza tra il supplemento ed il referto di gara, richiamando quanto sostenuto dalla Società A.S.D. Virtus Soverato nel preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo: “nel momento in cui qualche genitore ha oltrepassato le reti di confine arrampicandosi ad esse, tempestivamente il nostro responsabile si è attivato a fermarli e riaprendo i cancelli li ha fatti uscire; nessun genitore è arrivato sul terreno di giuoco”. Con memorie aggiuntive del 20/3/2024 precisa di non avere avuto sostenitori al seguito e conclude chiedendo, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, di dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo di 2-1 in suo favore e di comminare alla società ospitante le sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lettere e), f) e g) C.G.S., con aggravamento delle stesse per mancanza della Forza Pubblica. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale RITIENE 1.- Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato il rapporto ed il supplemento di gara, precisando che circa una decina di persone non identificate, ma riconducibili ad entrambe le tifoserie, a seguito di un parapiglia scoppiato tra i calciatori, dopo aver iniziato a litigare sugli spalti, sono entrate in campo scavalcando la recinzione, continuando a litigare tra loro, nonostante l’intervento di tesserati di entrambe le società che hanno tentato invano di farli uscire dal terreno di gioco. Per tale motivo, l’arbitro decideva di interrompere la gara, ritenendo che non vi fossero le condizioni per proseguire. Quanto al supplemento di rapporto, l’arbitro ha riferito di averlo trasmesso a seguito di richiesta del Giudice Sportivo il 6 marzo 2024, quindi oltre il termine di cui all’art.62 C.G.S. comma 1, come eccepito dalla reclamante. 2.- A parere della Corte le obiezioni sollevate nel reclamo non appaiono però sufficienti a confutare la versione consacrata negli atti ufficiali, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la cui efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, e sulla base dei quali il Giudice Sportivo ha fondato la sua decisione. Né rileva la eccepita nullità del supplemento di rapporto, in quanto il direttore di gara ha ribadito le circostanze ivi contenute in sede di audizione davanti a questa corte.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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