C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 27.03.2025 – Delibera – RECLAMO N. 57 della società A.S.D. Martelletto Settingiano avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 128 del 7 marzo 2024 (omologazione del risultato della gara A.C.D. Piscopio 2019 – A.S.D. Martelletto Settingiano 2-1)
RECLAMO N. 57 della società A.S.D. Martelletto Settingiano avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 128 del 7 marzo 2024 (omologazione del risultato della gara A.C.D. Piscopio 2019 – A.S.D. Martelletto Settingiano 2-1)
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti i rappresentanti della Società reclamante e della Società resistente; RILEVA 1- La Società A.S.D. Martelletto Settingiano proponeva ricorso al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria avverso la regolarità della gara del 25.2.2024 disputata tra la ricorrente e la Società A.C.D. Piscopio 2019 valevole per il campionato di Prima Categoria girone C, chiedendo la assegnazione della vittoria per 3- 0, per avere schierato la Società A.C.D. Piscopio 2019 il giocatore Sig. Baroni Armando (N.6), che non aveva titolo a prendervi parte. Nello specifico deduceva la ricorrente che il calciatore Baroni Armando, svincolato a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con la Società A.S.D. Real Pizzo con decorrenza 15 febbraio 2024, era stato tesserato con la Società A.C.D. Piscopio in data 20 febbraio 2024, quindi successivamente al 5 gennaio 2024, termine perentorio previsto dall’art. 117 bis delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2023/2024, per poter tesserare i calciatori/calciatrici non professionisti, giovani dilettanti ed i giocatori/giocatrici di Calcio a 5. Con memoria difensiva del 2 marzo 2024 la Società A.C.D. Piscopio 2019, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del risultato della gara, eccepiva che la gara si era svolta regolarmente in quanto alla data del 25 febbraio 2024 il giocatore Baroni Armando risultava regolarmente tesserato, a norma dell'art. 42 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F., secondo cui il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato per invalidità o per illegittimità e la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nella specie spedita il 26 febbraio 2024. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali di gara nonché quelli forniti dall'Ufficio Tesseramenti, rilevava che il giocatore Baroni Armando aveva preso parte regolarmente alla gara del 25.2.2024 risultando in tale data regolarmente tesserato con la Società A.C.D. Piscopio 2019, in quanto: - in data 15.2.2024 il calciatore Baroni Armando era decaduto dal tesseramento con la Società A.S.D. Real Pizzo, a seguito da risoluzione del contratto di lavoro sportivo; - in data 20.2.2024 il calciatore aveva sottoscritto richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. Comitato Regionale Calabria per la Società A.C.D. Piscopio 2019; - in data 26.2.2024, accertata la violazione ai sensi dell'art. 117bis delle N.O.I.F., il Comitato Regionale Calabria, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F., aveva disposto la revoca del tesseramento del calciatore con la Società A.C.D. Piscopio 2019, il cui effetto, si sensi dello stesso art. 42, citato, decorreva dal quinto giorno successivo alla data in cui era pervenuta alla società la comunicazione del provvedimento e quindi dal 2.3.2024. 2.- Avverso la decisione propone reclamo la Società A.S.D. Martelletto Settingiano, insistendo sulla circostanza che il calciatore Barone Armando non aveva titolo a prendere parte alla gara in quanto tesserato illegittimamente dopo la data del 5 gennaio 2024, termine perentorio previsto dall’art. 117 bis delle N.O.I.F. che prevede “per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente fino al 5 Gennaio 2024”. Eccepisce inoltre: - che tale termine perentorio è stato rimarcato dal C.U. n.153/A della F.I.G.C. che ha fissato espressamente un nuovo periodo, dal 31 gennaio 2024 al 7 febbraio 2024 (ore 19:00), per consentire il tesseramento dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, per i quali sia intervenuta, entro il 5 gennaio 2024 la decadenza del tesseramento per risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F., confermando la perentorietà del termine; - che la decadenza del tesseramento del calciatore Baroni Armando dalla Società A.S.D. Real Pizzo è avvenuta il 15/2/2024, quindi lo stesso non poteva essere tesserato con altra squadra fino a fine stagione; - che il Giudice Sportivo ha omesso di pronunciarsi sulla inosservanza dell’art.117 bis delle N.O.I.F.; - che la F.I.G.C. ha accertato la violazione di detta norma, revocando il tesseramento con missiva del 26/2/2024 disponendo “accertata la violazione ai sensi dell'articolo 117bis delle N.O.l.F., si dispone, ai sensi dell'art. 42 punto a) delle N.O.l.F., la revoca del tesseramento del calciatore Baroni Armando …”; - che dunque il Giudice Sportivo non poteva definire regolare il tesseramento del calciatore Baroni Armando, in quanto la stessa F.I.G.C. lo ha dichiarato irregolare; 3.- Con memoria del 19/3/2024, trasmessa con pec in pari data anche alla controparte, si costituisce nel presente giudizio la Società A.S.D. Piscopio 2019 chiedendo il rigetto del reclamo della Società A.S.D. Martelletto Settingiano con conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale impugnata, eccependone l’inammissibilità e improcedibilità per violazione dell’art.76 comma 3 e 5 CGS, in quanto depositato oltre il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo; che il calciatore ha regolarmente preso parte alla gara in quanto il tesseramento era stato approvato dalla F.I.G.C. Comitato Regionale Calabria L.N.D.; che a norma dell’art.42 N.O.I.F., comma 1 lettera a), la revoca del tesseramento “ha effetto dal 5° giorno successivo alla data in cui previene alla società la comunicazione del provvedimento”, per cui alla data della gara il tesseramento era ancora efficace. *** Ritenuto quanto sopra, la Corte OSSERVA Il tesseramento è avvenuto in violazione dei termini perentori stabiliti dall’art.117 bis delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2023/2024, che fissa al 5 gennaio 2024 il termine ultimo per il tesseramento dei calciatori svincolati, salvo un’ulteriore “finestra” concessa per il tesseramento dal 31 gennaio al 7 febbraio, ma sempre per i calciatori svincolati entro il 5 gennaio u.s. Il tesseramento del calciatore Baroni Armando con la Società A.S.D. Real Pizzo è decaduto il 15.2.2024 e il 20.2.2024 egli ha sottoscritto richiesta di tesseramento per la società A.C.D. Piscopio 2019. A parere della odierna resistente, “Società A.C.D. Piscopio 2019”, il tesseramento è decaduto solo a seguito al provvedimento di revoca per illegittimità a norma dell’art. 42 N.O.I.F., emesso dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. il 26/2/2024, successivamente alla disputa della gara del 25/2/2024, alla quale, quindi, il calciatore aveva titolo a partecipare. L'argomentazione non è condivisibile. Invero, l’art.39 comma 3 delle N.O.I.F. prevede che la data di deposito telematico della richiesta di tesseramento stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Ora, mentre in ambito professionistico il tesseramento è soggetto alla espressa autorizzazione della F.I.G.C. e l’utilizzo del calciatore è consentito solo dopo l’acquisizione del “visto di esecutività” da parte della Lega competente, nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti non è previsto il rilascio del “visto di esecutività” o altro provvedimento autorizzatorio o di conferma da parte dell’Ufficio tesseramento, che si limita a registrare il tesseramento. Sicché, in tale ambito, il calciatore può essere schierato dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta. L’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria, ad esempio, potrebbe così registrare il tesseramento di un calciatore in violazione all’art. 114 comma 1 N.O.I.F. (che prevede l’impossibilità di essere tesserato con status di “dilettante” prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dall’ultima gara disputata con lo status di “professionista”), ma senza che per questo la società possa invocare il “principio di affidamento” in sede di eventuale contenzioso. La declaratoria di nullità dell’organo di Giustizia Sportiva in tal caso produrrà effetti ex tunc, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza sportiva (“… la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione …”: cfr. CAF, in Com. Uff. n. 53/C del 17 maggio 2007, richiamato ex multis da Corte Sportiva d’Appello, in Com. Uff. n. 89/CSA del 3 marzo 2016 e da Corte Federale d’Appello, in Com. Uff. n. 96/CFA del 4 aprile 2016). Non essendo previsto dalla normativa federale il “visto di esecutività” o altro provvedimento di conferma per il calciatore dilettante, la Società, che ha sempre e comunque l’onere di conoscere e rispettare la normativa federale, è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per poter inoltrare una corretta richiesta di tesseramento. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la Società A.C.D. Piscopio 2019 ha inoltrato il tesseramento senza che ne sussistessero le condizioni e pertanto, il calciatore Baroni Armando non aveva titolo a disputare la gara, in quanto irregolarmente tesserato. Tale situazione comporta la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6 lett.a), C.G.S.
PQM
in accoglimento del reclamo e in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 128 del 7 marzo 2024; - infligge alla Società A.C.D. Piscopio 2019 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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