C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 27.03.2025 – Delibera – RECLAMO N. 55 della Società U.S. SAN CALOGERO CALIMERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 7.3.2024 (squalifica del calciatore Sig. Limardo Francesco fino al 30/6/2027; ammenda di € 150,00).

RECLAMO N. 55 della Società U.S. SAN CALOGERO CALIMERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 7.3.2024 (squalifica del calciatore Sig. Limardo Francesco fino al 30/6/2027; ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO 1.- dal referto arbitrale risulta che a fine gara, calciatori e dirigenti della Società U.S. San Calogero Calimera, nel contestare una sua decisione tecnica, accerchiavano il direttore di gara "strattonandolo e spingendolo", rivolgendogli frasi offensive e minacciose. L'arbitro nel tentativo di divincolarsi riceveva "un colpo allo zigomo destro", e provvedeva “ad estrarre il cartellino rosso indirizzato al primo calciatore che si trovava di fronte”. riusciva, poi, a guadagnare lo spogliatoio. 2.- Dal referto del direttore di gara emerge, prima di tutto, che egli non abbia individuato il tesserato che l'avrebbe colpito, ma, soprattutto, che il colpo ricevuto “nel tentativo di divincolarsi” (recte: di sottrarsi all'accerchiamento) non sia stato dovuto a un atto intenzionale (da parte di un tesserato non individuato) concretizzatosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività. 3.- Nella descritta situazione, in cui non v'è certezza né sull'autore del gesto né sull'effettiva volontarietà dell'atto di violenza, la squalifica a carico del calciatore Limardo Francesco deve essere derubricata a una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico nei confronti del direttore di gara e, conseguentemente, congruamente ridotta. 4.- ugualmente ridotta deve essere la sanzione dell'ammenda a carico della società.

P.Q.M.

- riduce la squalifica a carico di Limardo Francesco fino al 7 maggio 2024; - riduce l'ammenda a carico della Società U.S. San Calogero ad € 50,00; - dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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