C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 10.04.2025 – Delibera – RECLAMO n° 58 della Società U.S.D. AFRICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 132 del 14 marzo 2024 (punizione sportiva perdita sportiva della gara A.S.D. SIDERNO 1911 – U.S.D. AFRICO del 10/ 3/2024 valevole per il Campionato di Prima Categoria con il punteggio 0-3, squalifica del calciatore MORABITO Santoro fino al 08/05/2024, ammenda di € 300,00);
RECLAMO n° 58 della Società U.S.D. AFRICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 132 del 14 marzo 2024 (punizione sportiva perdita sportiva della gara A.S.D. SIDERNO 1911 – U.S.D. AFRICO del 10/ 3/2024 valevole per il Campionato di Prima Categoria con il punteggio 0-3, squalifica del calciatore MORABITO Santoro fino al 08/05/2024, ammenda di € 300,00);
RECLAMO n° 59 della Società A.S.D. SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 132 del 14 marzo 2024 (punizione sportiva perdita sportiva della gara A.S.D. SIDERNO 1911 – U.S.D. AFRICO del 10/ 3/2024 valevole per il Campionato di Prima Categoria con il punteggio 0-3, squalifica per l'assistente di parte Sig. CERAVOLO Cristian fino al 08/05/2024, ammenda di € 300,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; In via preliminare dispone la riunione dei due reclami in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva. Le reclamanti impugnano la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni in epigrafe ed in particolare quella della perdita della gara per entrambe le Società. Appare pertanto opportuno riportare in maniera sinettica i fatti oggetto di valutazione: - al 15º minuto del primo tempo alcuni calciatori non identificati richiamavano l'attenzione del direttore di gara il quale si avvedeva che dall'altra parte del terreno di gioco era in corso una rissa tra componenti tesserati di entrambe le Società, tra i quali l'arbitro riconosceva l'assistente di parte della Società A.S.D. Siderno 1911 Sig. Cristian Ceravolo. In particolare, i contendenti si sferravano reciprocamente e con violenza calci e pugni senza che l'arbitro riuscisse ad identificare nessun altro; - il Direttore di gara, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti e dei sostenitori della Società U.S.D. Africo, nel frattempo accorsi sul terreno di gioco per tentare di riportare la calma, non riusciva a sedare gli animi violenti e la rissa andava avanti per circa 14 minuti, allorquando l’Arbitro decideva di interrompere la partita, in quanto non più nelle condizioni psicologiche e di sicurezza per il prosieguo, come pure suggerito dalle forze dell'ordine; - dal supplemento di rapporto del Commissario di campo presente, emerge che la rissa è stata accesa dall'assistente di parte della società Siderno 1911, Cristian Ceravolo, con il n. 7 della società Africo, Morabito Santoro, alla quale poi si sono aggiunti componenti tesserati non identificati di entrambe le Società e che alcuni sostenitori della Società U.S.D. Africo accedevano sul terreno di gioco forzando i cancelli, fino a quel momento chiusi, per sedare la rissa. Entrambe le reclamanti asseriscono che i fatti vadano ricondotti ad un diverbio tra due soggetti e che la concitazione determinatasi con la presenza di molte persone abbia ingenerato la convinzione che fosse in atto una rissa. In effetti l’Arbitro utilizzando i poteri attribuitigli dal regolamento avrebbe potuto riportare la calma e concludere la gara. Chiedono quindi la riduzione delle sanzioni o l’annullamento delle stesse. L’Arbitro sul punto è estremamente puntuale ed esaustivo; rappresenta, infatti, nel supplemento di rapporto, che dalla posizione da lui assunta non riusciva a identificare i corissanti posto che alcuni sebbene indossassero la casacca di appartenenza in considerazione della concitazione e della repentinità della condotta violenta, sfuggivano alla sua attenzione, altri invece, indossando la tuta di rappresentanza della propria Società, non erano per nulla riconoscibili. La rissa andava avanti per ben 14 minuti, nonostante i tentativi di alcuni sostenitori della Società U.S.D. Africo, nel frattempo accorsi sul terreno di gioco direttamente dalle gradinate, per calmare gli animi. Decretava, pertanto, il termine della gara in quanto non era più in condizioni psicologiche per continuare a dirigerla consigliato anche dalle forze dell’ordine presenti. Per tutto quanto sopra riportato, considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento a causa della condotta di tesserati di entrambe le Società, nonché per responsabilità oggettiva delle medesime Società, questa Commissione ritiene legittima la decisione del giudice di prime cure di sanzionare entrambe le Società con la perdita della gara. Anche le ulteriori sanzioni vanno considerate congrue ed adeguate ai fatti attribuiti alle Società ed ai tesserati. Il reclamo è pertanto da rigettare.
P.Q.M.
rigetta i reclami per come riuniti e dispone incamerarsi i contributi versati per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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