C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 10.04.2025 – Delibera – RECLAMO n° 61 della Società A.S.D. SOFIOTA 2023 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°28 del 21 marzo 2024(squalifica calciatore Sig. NICOLETTI Federico fino al 21 MAGGIO 2024).

 

RECLAMO n° 61 della Società A.S.D. SOFIOTA 2023 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°28 del 21 marzo 2024(squalifica calciatore Sig. NICOLETTI Federico fino al 21 MAGGIO 2024).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica fino al 21 maggio 2024 del proprio calciatore Nicoletti Federico per condotta violenta nei confronti di un avversario, avendogli sferrato prima un pugno in testa e – successivamente - avendolo colpito con calci alla schiena ed alla testa, mentre si trovava a terra. La Società A.S.D. Sofiota 2023 sostiene che la reazione del calciatore Nicoletti Federico merita una più equa interpretazione alla luce dal comportamento dell’avversario che ha, anch’egli, colpito con violenza. La tesi non merita pregio poiché l’arbitro ha riportato i fatti in maniera assolutamente circostanziata nel suo rapporto specificando testualmente “io stesso sono dovuto intervenire di forza spingendolo, (prima che arrivassero i calciatori in campo), per evitare gravi conseguenze”. La sanzione appare del tutto congrua ed adeguata ai fatti ascritti che si connotano di elementi di accentuata aggressività e sono aggravati dal ruolo di capitano del Nicoletti. Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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