C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 10.04.2025 – Delibera – RECLAMO n° 65 della Società A.S.D. POLISPORTIVA CITTANOVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale S.G.S. n° 141 del 28 marzo 2024 (squalifica del calciatore Sig. SCULLARI Giuseppe fino al 30.6.2027)
RECLAMO n° 65 della Società A.S.D. POLISPORTIVA CITTANOVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale S.G.S. n° 141 del 28 marzo 2024 (squalifica del calciatore Sig. SCULLARI Giuseppe fino al 30.6.2027)
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La società impugna la sanzione, di cui in epigrafe, deliberata dal Giudice Sportivo con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 141 del 28 marzo 2024 del Comitato Regionale Calabria, in quanto l’arbitro della gara subiva gravi atti di violenza senza che venissero individuati né indicati dalla Società A.S.D. Polisportiva Cittanova i calciatori autori della condotta violenta. La Società A.S.D. Polisportiva Cittanova con l’odierno reclamo indica uno dei responsabili dei fatti per cui è stata irrogata la squalifica. In via preliminare va significato che la Polisportiva non ha presentato preannuncio di reclamo e notificato il reclamo, via PEC, il giorno 29.3.24 alle ore 11:01. Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 157/A del 2.2.24 - recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle gare di play-off e play-out dei Campionati di Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato nella segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale entro le ore 10.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare. Trovandosi, il Campionato Juniores Regionale di Calcio a 5, in vigenza di tale regolamento, la Società A.S.D. Polisportiva Cittanova non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate (e, comunque, non ha proprio prodotto il preannuncio di reclamo prescritto anche dalla normativa ordinaria) per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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