C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 10.04.2025 – Delibera – RECLAMO n° 66 della Società A.S.D. ATLETICO CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 28 marzo 2024 (omologazione risultato gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. Atletico Corigliano valevole per il Campionato di Seconda Categoria del 20 marzo 2024).

RECLAMO n° 66 della Società A.S.D. ATLETICO CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 28 marzo 2024 (omologazione risultato gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. Atletico Corigliano valevole per il Campionato di Seconda Categoria del 20 marzo 2024).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società A.S.D. Atletico Corigliano impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 24 del 28 marzo 2024 ha dichiarato inammissibile il reclamo relativamente alla regolarità della gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. Atletico Corigliano del 20 marzo 2024. In via preliminare va significato che l’Atletico Corigliano ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 30.3.24 alle ore 17:24 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il giorno 2.4.24 alle ore 11:40. Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 156/A del 02.02.2024 - recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato nella segreteria della Corte Sportiva territoriale entro le ore 11.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare. Trovandosi, il Campionato di Seconda Categoria in vigenza di tale regolamento, l’A.S.D. Atletico Corigliano non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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