C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 10.04.2025 – Delibera – RECLAMO N.60 DELLA SOCIETA’ A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 14/03/2024 (squalifica del Calciatore Sig. MATACERA Pietro per QUATTRO giornate effettive).
RECLAMO N.60 DELLA SOCIETA’ A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 14/03/2024 (squalifica del Calciatore Sig. MATACERA Pietro per QUATTRO giornate effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che, dal rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale n.1 della gara U.S.D Paolana - A.S.D. Stilomonasterace Calcio del 09/03/2024, risulta quanto segue: - al 36° del I tempo, il calciatore di riserva Matacera Pietro (Stilomonasterace Calcio) veniva espulso perché, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina e, dopo avere abbandonato l’area tecnica, si avvicinava all’assistente arbitrale n.1 e, protestando in modo plateale, proferiva parole offensive nei suoi confronti; - lo stesso calciatore, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava con fare minaccioso al predetto assistente arbitrale, ma veniva bloccato dal dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Stilomonasterace Calcio; inoltre, nell’abbandonare il terreno di gioco, “dava con violenza un pugno alla struttura della panchina”. In riferimento ai fatti riportati, il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore Matacera Pietro per quattro gare effettive (cfr. C.U. n.132 del 14/03/2024 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo che la condotta ascritta al proprio calciatore “sebbene illecita non può essere qualificata come comportamento violento, anche in considerazione del fatto che il gesto non ha determinato conseguenze dannose”. Va rilevato in questa sede che il rapporto degli ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art.61 C.G.S., riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio. Meritano pregio, tuttavia, in relazione alla sanzione, che va rimodulata per ricondurla ad equità;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica al calciatore MATACERA Pietro a TRE gare effettive. Dispone, infine, accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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