C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 10.04.2025 – Delibera – RECLAMO N.64 della società A.S.D. SILANA FOOTBALL CLUB 2019 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al comunicato ufficiale n.136 del 21.03.2024 (inibizione Dirigente Accompagnatore Sig.MARRA fino al 22/05/2024;Squalifica Preparatore Atletico Sig.MASCARO Gaetano fino al 19/06/2024; Squalifica calciatore sig. FICO Alessandro per QUATTRO gare effettive ; ammenda di € 50,00).
RECLAMO N.64 della società A.S.D. SILANA FOOTBALL CLUB 2019 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al comunicato ufficiale n.136 del 21.03.2024 (inibizione Dirigente Accompagnatore Sig.MARRA fino al 22/05/2024;Squalifica Preparatore Atletico Sig.MASCARO Gaetano fino al 19/06/2024; Squalifica calciatore sig. FICO Alessandro per QUATTRO gare effettive ; ammenda di € 50,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, relativamente all’ammenda di euro 50,00 comminata in primo grado alla Società reclamante, che il reclamo proposto è inammissibile in quanto, per le società partecipanti ai campionati di prima categoria, non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari di misura non superore ad euro 150,00, ai sensi di quanto disposto dall’art.137, comma 3, lett. d, C.G.S.; che, dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Città di Aprigliano – A.S.D. Silana Football Club 2019 del 13/03/2024, risulta che: - al 13° del I tempo, il dirigente accompagnatore Marra Giuseppe (Silana FC 2019) veniva espulso per avere tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro durante la gara, reiterandolo dopo il provvedimento di allontanamento; - al 24° del II tempo, il preparatore atletico Mascaro Gaetano (Silana FC 2019) veniva espulso per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro durante la gara: il direttore di gara precisa che, non potendo mostrare il cartellino rosso al Mascaro, perché questi nel frattempo si era allontanato, comunicava il provvedimento ai componenti della panchina della società Silana; - il Mascaro, per come risulta dal rapporto del Commissario di Campo, dopo una decina di minuti dall’espulsione, rientrava in campo all’insaputa dell’arbitro, sedendosi in panchina fino al termine della gara; - al 25° del II tempo, il calciatore Fico Alessandro (Silana FC 2019) veniva espulso per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro durante la gara. In riferimento ai fatti riportati, il Giudice Sportivo Territoriale ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società Silana Football Club 2019 (cfr. C.U. n.136 del 21/03/2024 del Comitato Regionale Calabria): - inibizione a svolgere ogni attività al dirigente Marra Giuseppe fino al 22/05/2024; - squalifica all’allenatore Mascaro Gaetano fino al 19/06/2024; - squalifica al calciatore Fico Alessandro per quattro gare effettive. La società Silana Football Club 2019 propone reclamo avverso le suddette sanzioni, contestando la ricostruzione dei fatti riportata in precedenza e sostenendo, in sintesi, che: - il dirigente accompagnatore Marra Giuseppe avrebbe solo protestato, senza ingiuriare l’arbitro, e dopo essere stato espulso avrebbe seguito la gara “dagli spalti senza proteste e insulti e sarà stato confuso con qualche tifoso presente in tribuna”; - il preparatore atletico Mascaro Gaetano si sarebbe allontanato momentaneamente dalla panchina per accompagnare il calciatore Fico, espulso, negli spogliatoi, facendo rientro sul terreno di gioco senza sapere di essere stato espulso anch’esso; - il calciatore Fico Alessandro non avrebbe pronunciato la frase ingiuriosa sentita dal direttore di gara. La reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, la riduzione “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare le ricostruzione dei fatti riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto del direttore di gara fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ex art.61 C.G.S.. Meritano pregio, tuttavia, in relazione alla sanzioni comminate ai tre tesserati che vanno rimodulate per ricondurle ad equità;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo: - in riferimento all’ammenda di euro 50,00, dichiara inammissibile il reclamo per i motivi di cui in premessa; - riduce l’inibizione a svolgere ogni attività al dirigente accompagnatore MARRA Giuseppe fino al 05/05/2024; - riduce la squalifica al preparatore atletico MASCARO Gaetano fino al 05/05/2024; - riduce la squalifica al calciatore FICO Alessandro a tre gare effettive; Dispone, infine, accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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