C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 05.01.2025 – Delibera – RECLAMO N. 27 della Società CREDEVI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 11 del 14.12.2023 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; squalifica calciatore Sig. APICELLA Vincenzo fino al 30.03.2024; squalifica calciatore Sig. CELESTINO Francesco fino al 31.12.2027; squalifica calciatore Sig. ROMANO Pasquale fino al 31.12.2027; penalizzazione Società Credevi di 7 (sette) punti in classifica; ammenda di € 100,00 (cento/00).
RECLAMO N. 27 della Società CREDEVI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 11 del 14.12.2023 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; squalifica calciatore Sig. APICELLA Vincenzo fino al 30.03.2024; squalifica calciatore Sig. CELESTINO Francesco fino al 31.12.2027; squalifica calciatore Sig. ROMANO Pasquale fino al 31.12.2027; penalizzazione Società Credevi di 7 (sette) punti in classifica; ammenda di € 100,00 (cento/00).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l'arbitro a chiarimenti a mezzo modalità telematiche, alla presenza del rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; RITENUTO 1. - dal rapporto di gara risulta che: - al 22’ del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, il direttore di gara veniva accerchiato da diversi calciatori della società CREDEVI, che protestavano avverso il suo operato; che in quella circostanza: - il calciatore n. 9 della società CREDEVI, Sig. APICELLA Vincenzo, poggiava le mani sul petto dell’arbitro e lo faceva indietreggiare di alcuni metri spingendolo; - il calciatore n. 5 della società CREDEVI, Sig. CELESTINO Francesco, colpiva l’Arbitro con diversi calci alla tibia e che anche il calciatore n. 11 della società CREDEVI, Sig. ROMANO Pasquale, lo colpiva ripetutamente con calci alle gambe; - il direttore di gara, avvertiva forte dolore, riteneva a rischio la propria incolumità a causa dell’aggressione fisica subita e sospendeva definitivamente la gara non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per poterla portare a termine. - l’arbitro veniva accompagnato negli spogliatoi da alcuni dirigenti della Società ospitante e che, immediatamente dopo, entrava negli stessi anche il calciatore n. 10 della società CREDEVI, Sig. CRETELLA Francesco il quale, minimizzando l’accaduto, chiedeva di riprendere la gara. - mentre il direttore di gara faceva rientro a casa, persistevano i dolori alle gambe e si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Paola ove gli veniva diagnostica un “Trauma contusivo gamba dx e sx” con prognosi di giorni 5 (cinque), come da referto in atti; 2.- L'arbitro, sentito a chiarimenti, confermava il rapporto di gara ribadendo di aver subito le aggressioni e le condotte dei tesserati. Ribadiva di aver prestato particolare attenzione nell'identificazione dei calciatori che si erano resi responsabili delle condotte violente, individuati senza alcuna incertezza. Confermava, inoltre, l'impossibilità di portare a termine la gara a causa l'aggressione subita. A tal proposito la scelta del direttore di gara di fare luogo anticipatamente alla conclusione della gara, appare immune da ogni censura, non sussistendo le condizioni oggettive per la sua prosecuzione. Sicchè la sanzione della perdita sportiva comminata dal primo giudice a carico della reclamante appare del tutto congrua, atteso anche che l’ordinamento sportivo non può, in alcun modo, tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro; 3.- La prova testimoniale richiesta è superflua, stante la natura di prova privilegiata del rapporto arbitrale (confermato dal direttore di gara in ogni sua parte nel corso dell'odierna seduta), che ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; 4.- Le sanzioni inflitte dal primo giudice ai giocatori appaiono congrue ed adeguate all'entità ed alla gravità dei fatti accertati; 5.- La sanzione della penalizzazione appare eccessiva e va ridotta.
P.Q.M.
riduce la penalizzazione in classifica a carico della Società Credevi a 4 punti in classifica; conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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