C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 16.02.2025 – Delibera – Gara del 13/ 2/2024 COMPRENS. CAPO VATICANO – TAURIANOVA ACADEMY
Gara del 13/ 2/2024 COMPRENS. CAPO VATICANO - TAURIANOVA ACADEMY
Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che al 35º minuto del secondo tempo, a seguito dell'espulsione del calciatore numero 2 della Società Comprens. Capo Vaticano Gallo Samuel Ayman, lo stesso iniziava a insultare l'arbitro e lo colpiva con il palmo della mano sul petto facendolo indietreggiare per qualche metro e facendogli perdere per alcuni secondi il respiro; che successivamente inveiva nuovamente contro l'arbitro, e lo attingeva con uno sputo colpendolo al volto; che nessun dirigente o calciatore è intervenuto in difesa dell'arbitro per fermare il calciatore che non aveva alcuna intenzione di fermarsi; che non erano presenti le forze dell'ordine e che i dirigenti non garantivano l'incolumità dell'arbitro, in considerazione che il capitano della società Comprens. Capo Vaticano, Simonelli Antonio che si era preso la responsabilità di garantire la sicurezza, era stato espulso al 36º del primo tempo; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento del calciatore Gallo Samuel Ayman anche per responsabilità oggettiva della società Comprens. Capo Vaticano e che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta, da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dai C.U. n. 104/A del 2014, 168/A del 2017 e 49/A del 2022; considerato che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n. 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U n. 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; Visti gli artt. 9, 10 e 35 del C.G.S.,
delibera
1) infliggere alla società COMPRENS. CAPO VATICANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-6 quale miglior risultato acquisito sul campo; 2) squalificare fino al 30/06/2026 il calciatore Gallo Samuel Ayman (nato il 08/11/2006) appartenente alla società Comprens. Capo Vaticano, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva; 3) infliggere alla società COMPRENS. CAPO VATICANO l'ammenda di € 200.00.