C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 07.03.2025 – Delibera – Gara del 25/ 2/2024 PISCOPIO 2019 – MARTELLETTO SETTINGIANO
Gara del 25/ 2/2024 PISCOPIO 2019 - MARTELLETTO SETTINGIANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva riportata sul Comunicato Ufficiale n. 123 del 29.02.2024; premesso: che la ASD Martelletto Settingiano ha presentato ricorso avverso la regolarità della gara del 25.2.2024 tenutasi tra la società ricorrente e la ACD Piscopio 2019; che a sostegno del ricorso ha dedotto che alla gara ha preso parte tra le fila della ACD Piscopio 2019 il giocatore Baroni Armando (N.6) pur non avendone titolo in quanto l'art. 117 bis delle NOIF prevede espressamente che per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori/calciatrici tesserati come non professionisti, giovani dilettanti ed i giocatori/giocatrici di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente fino al 5 Gennaio 2024.; che nello specifico la richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo, dalla società di calcio Real Pizzo, risulta accolta con decorrenza 15.2.2024 e non già prima del 5 gennaio 2024 termine perentorio previsto dal citato art. 117 bis delle NOIF; che pertanto ha chiesto che venisse accertato e dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Baroni Armando, che venisse annullata la partita per grave irregolarità commessa dalla ACD Piscopio 2019 e che venisse assegnata la vittoria con il risultato di 3-0; che con memoria difensiva del 2 marzo 2024 la ACD Piscopio 2019 ha dedotto che la gara si è svolta regolarmente risultando alla data del 25.2.2024 regolare il tesseramento del giocatore Baroni Armando; che in particolare, a sostegno della propria difesa, ha richiamato l'art. 42 comma 1 lett. a) delle NOIF a mente del quale iI tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione de provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento; che in ogni caso non può essere addebitata alcuna responsabilità non ravvisandosi alcun illecito sportivo secondo quanto disciplinato dal CGS; che pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del risultato della gara del 25.2.2024. Tanto premesso, dopo avere esaminato gli atti ufficiali di gara nonché quelli forniti dall'Ufficio Tesseramenti si rileva: il giocatore Baroni Armando ha preso parte regolarmente alla gara del 25.2.2024 risultando in tale data regolarmente tesserato con ACD Piscopio 2019. Ed infatti, risulta che: in data 15.2.2024 il calciatore Baroni Armando è stato oggetto di decadenza del tesseramento, seguito da risoluzione del contratto di lavoro sportivo, dalla società 944211 ASD Real Pizzo; in data 20.2.2024 il predetto calciatore ha sottoscritto richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento alla F.I.G.C., pratica n. DL 13865600, a favore della società 951870 - ACD Piscopio 2019, ratificata in pari data; in data 26.2.2024, accertata la violazione ai sensi dell'art. 117 bis delle NOIF, il Comitato Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a) delle NOIF la revoca del tesseramento del calciatore Baroni Armando. Proprio a mente dell'art. 42 comma 1 lett. a) delle NOIF iI tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso d ricevimento. Dunque nel caso di specie la revoca ha effetto a far data dal 2.3.2024. Ne deriva, pertanto che il calciatore Baroni Armando ha preso parte regolarmente alla gara del 25.2.2024. Quanto sopra premesso e rilevato il Giudice Sportivo Territoriale
delibera
1) rigettarsi il ricorso; 2) omologare il risultato della gara PISCOPIO 2019 - MARTELLETTO SETTINGIANO: 2-1; 3) incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.