C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 132 del 14.03.2025 – Delibera – Gara del 10/ 3/2024 SIDERNO 1911 – AFRICO

Gara del 10/ 3/2024 SIDERNO 1911 - AFRICO

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali osserva: - che al 15º minuto del primo tempo alcuni calciatori non identificati richiamavano l'attenzione del direttore di gara il quale si avvedeva che dall'altra parte del terreno di gioco era in corso una rissa tra componenti tesserati di entrambe le società, tra i quali l'arbitro riconosceva l'assistente di parte della società Siderno, signor Cristian Ceravolo. In particolare i contendenti si sferravano reciprocamente e con violenza calci e pugni senza che l'arbitro riuscisse ad identificare nessun altro; - che il direttore di gara, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti e dei sostenitori della società Africo nel frattempo accorsi sul terreno di gioco per tentare di riportare la calma, non riusciva a sedare gli animi violenti e la rissa andava avanti per circa 14 minuti, allorquando lo stesso direttore di gara decideva di interrompere la partita, in quanto non più nelle condizioni psicologiche e di sicurezza per il prosieguo, come pure suggerito dalle forze dell'ordine; - che l'arbitro decretava così il termine della gara al 15º minuto del primo tempo, senza ulteriori conseguenze per lo stesso che faceva rientro a casa; - che dal supplemento di rapporto del commissario di campo presente, emerge che la rissa è stata accesa dall'assistente di parte della società Siderno, signor Cristian Ceravolo, con il n. 7 della società Africo, signor Morabito Santoro, alla quale poi si sono aggiunti componenti tesserati non identificati di entrambe le società e che alcuni sostenitori della società Africo accedevano sul terreno di gioco forzando i cancelli, fino a quel momento chiusi, per sedare la rissa; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento a causa della condotta di tesserati di entrambe le società, nonché per responsabilità oggettiva delle medesime società; tenuto conto che l'arbitro non ha riportato conseguenze fisiche; visto il codice di giustizia sportiva ed in particolare l'art. 8, comma1, lettere b),f), l'art. 9, e l'art. 10, comma5, lettera b.; visti i provvedimenti assunti dall'arbitro durante lo svolgimento della gara e il supplemento di rapporto anche da parte del commissario di campo;

delibera

1) infliggere la sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3 a carico della società SIDERNO 1911; 2) infliggere la sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3 a carico della società AFRICO; 3) squalificare fino al 08/05/2024 l'assistente di parte della società SIDERNO 1911, sig. Ceravolo Cristian; 4) squalificare fino al 08/05/2024 il calciatore Morabito Santoro della società AFRICO; 5) infliggere l'ammenda di € 300,00 a carico della società SIDERNO 1911, per procurata rissa e atti di violenza da parte di propri tesserati nei confronti di tesserati della società avversaria, da cui è scaturita l'interruzione definitiva della gara; 6) infliggere l'ammenda di € 300,00 a carico della società AFRICO, per procurata rissa e atti di violenza da parte di propri tesserati nei confronti di tesserati della società avversaria, da cui è scaturita l'interruzione definitiva della gara.

 

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