C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 132 del 14.03.2025 – Delibera – Gara del 9/ 3/2024 PAOLANA – STILOMONASTERACE CALCIO
Gara del 9/ 3/2024 PAOLANA - STILOMONASTERACE CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 34º minuto del primo tempo veniva espulso il Sig. COLUCCIO ANDREA, appartenente alla società A.S.D. Stilomonasterace Calcio, per grave fallo di gioco; - che al 36º minuto del primo tempo veniva espulso il Sig. MATACERA PIETRO, appartenente alla società A.S.D. Stilomonasterace Calcio, perché a seguito di una decisione arbitrale si alzava dalla panchina e, abbandonata l'area tecnica, si avvicinava ad uno degli Assistenti Arbitrali protestando "in modo plateale" proferendo parole offensive. Lo stesso calciatore, a seguito del provvedimento di espulsione, si avvicinava con fare minaccioso al predetto Assistente Arbitrale ma veniva bloccato dal dirigente accompagnatore della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio e, nell'abbandonare il recinto di gioco, "dava con violenza un pugno alla struttura della panchina"; - che al 39º minuto del primo tempo veniva espulso il Sig. MINICI ROCCO, appartenente alla società A.S.D. Stilomonasterace Calcio, per somma di ammonizioni; - che al 44º minuto del primo tempo la società A.S.D. Stilomonasterace Calcio effettuava contemporaneamente cinque sostituzioni; - che al 48º minuto del primo tempo, la gara veniva sospesa definitivamente perché la società A.S.D. Stilomonasterace Calcio rimaneva senza il numero minimo di giocatori per proseguire il gioco in quanto i giocatori n. 4 (Sig. LAGANI Nicolo), n. 12 (SPADOLA Attilio) e n. 13 (PENNISI Sebastiano) "uscivano dal campo volontariamente" mantenendo una condotta contraria ai principi sportivi di "lealtà, correttezza e probità"; - che a fine gara il dirigente accompagnatore della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio Sig. Palamone Vincenzo protestava all'indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali, mentre la terna faceva rientro negli spogliato; rilevato che la gara non ha avuto regolare svolgimento per la mancanza del numero minimo di calciatori da parte della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio, a seguito del volontario abbandono del campo da parte dei calciatori della società; visti gli articoli 4 comma 1, 8 comma 1 lett. b), 9 e 10 comma 1 e 50 comma 3 de CGS
delibera
1) infliggere alla società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) squalificare per QUATTRO gare effettive il Sig. MATACERA PIETRO (nato il 06/09/2006), appartenente alla società A.S.D. Stilomonasterace Calcio; 3) squalificare per UNA gara effettiva il Sig. LAGANI Nicolo (nato il 12/06/2004), il Sig. SPADOLA Attilio (nato il 29/07/1982) e il Sig. PENNISI Sebastiano (nato 21/03/2003), appartenenti alla società A.S.D. Stilomonasterace Calcio; 4) squalificare per UNA gara effettiva il Sig. COLUCCIO ANDREA (nato il 28/10/1985) e il Sig. MINICI ROCCO (nato il 03/04/1987), appartenenti alla società A.S.D. Stilomonasterace Calcio; 5) inibire fino al 20/03/2024 il Sig. Palamone Vincenzo Dirigente responsabile della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio;
6) infliggere alla società A.S.D. Stilomonasterace Calcio l'ammenda di € 100,00; 7) disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine in ordine al volontario abbandono del campo da parte dei tesserati della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio che, di fatto, ha impedito la prosecuzione dell'incontro.