C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 14.03.2025 – Delibera – Gara del 12/ 3/2024 GALLICO CATONA F.C. – 1912 PALMESE

Gara del 12/ 3/2024 GALLICO CATONA F.C. - 1912 PALMESE

 Il Giudice Sportivo Territoriale preso atto del ricorso proposto dalla società 1912 PALMESE; rilevato che lo stesso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto dei termini ridotti per assumere la decisione in ordine al ricorso, trattandosi di gara ad eliminazione diretta; letto il ricorso con il quale la società 1912 Palmese chiede di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 alla società GALLICO CATONA FC in quanto la gara ed il conseguente risultato risulta viziato da fatti che, secondo la reclamante, sarebbero stati rilevati anche dal direttore di gara come la presenza in panchina di soggetti non indicati in distinta di gara che sarebbe condizione per non dare corso alla validazione della gara, oppure che predetti soggetti avrebbero aggredito i propri tesserati non facendo continuare la partita e che l'arbitro, a seguito di una invasione sul terreno di gioco di persone non inserite in distinta, ha decretato la fine dell'incontro, per problemi di sicurezza e ordine pubblico; preso atto che la società GALLICO CATONA FC non ha presentato le proprie controdeduzioni; considerato che sentito l'arbitro a chiarimento ha precisato che "nessun soggetto estraneo alle distinte di entrambe le società era presente sul terreno di gioco durante tutto il corso della gara"; rilevato che l'assunto della ricorrente non trova riscontro nel referto arbitrale che ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS ha valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati e che il predetto referto è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio; ritenuto, pertanto, di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società 1912 Palmese;

delibera

1) rigettare il ricorso della società 1912 PALMESE e, per l'effetto, omologare il risultato della gara GALLICO CATONA F.C. - 1912 PALMESE del 12/03/2024: 2 - 2; 2) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società 1912 PALMESE.

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