C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 136 del 21.03.2025 – Delibera – Gara del 3/ 3/2024 CITTA DI GUARDAVALLE 1975 – REAL PARGHELIA
Gara del 3/ 3/2024 CITTA DI GUARDAVALLE 1975 - REAL PARGHELIA
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 128 del 7 marzo 2024, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.S.D. REAL PARGHELIA;
letto il ricorso e la documentazione fatti pervenire dalla società A.S.D. REAL PARGHELIA con cui, la ricorrente, ha richiesto la punizione sportiva della perdita della gara alla società F.D.C. CITTA DI GUARDAVALLE 1975 o, in subordine, la ripetizione della gara stessa perché prima dell'inizio dell'incontro, nei pressi di un ristorante sito nelle vicinanze dell'impianto sportivo, alcuni tesserati dell A.S.D. REAL PARGHELIA sarebbero stati vittime di una aggressione da parte di persone riconducibili alla società avversaria e che, a seguito dei predetti fatti, tutti i componenti della squadra e l'allenatore sono stati trattenuti nella locale Caserma fino a tarda sera per procedere alle dovute deposizioni testimoniali come da indicazioni dei Carabinieri; vista la documentazione allegata al ricorso, a sostegno delle motivazioni sopra esposte, dalla quale emerge tra l'altro che tesserati della società A.S.D. REAL PARGHELIA si trovavano presso la Stazione Carabinieri di Guardavalle, sia alle ore 14:10 sia alle ore 15:55 del giorno 03/03/2024, per sporgere denuncia per i fatti accaduti e, pertanto, non hanno potuto prendere parte alla gara in epigrafe; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società F.D.C. CITTA D GUARDAVALLE 1975; preso atto che i fatti esposti nel ricorso, debitamente verbalizzati anche dai Carabinieri della Stazione di Guardavalle come da verbali in atti, dimostrano la sussistenza di una Causa di Forza Maggiore; visti gli articoli 55 delle NOIF e 10 comma 5 lett. c) e 50 comma 3) del C.G.S.;
delibera
1) disporre la ripetizione della gara, da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse, e la trasmissione degli atti al Comitato Regionale Calabria in sede per quanto di competenza; 2) disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine in ordine ai fatti denunciati dalla società A.S.D. REAL PARGHELIA in merito alla presunta aggressione di propri tesserati prima dell'inizio della gara e che ha impedito la disputa dell'incontro; 3) disporre accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.