C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 28.03.2025 – Delibera – Gara del 24/ 3/2024 DIAMANTE CASELLI PASCALE – LUZZESE CALCIO 1965

Gara del 24/ 3/2024 DIAMANTE CASELLI PASCALE - LUZZESE CALCIO 1965

 Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali osserva: - che al 43º minuto del secondo tempo a seguito dell'espulsione del calciatore n. 6 della società Luzzese, signor Okoroji Henry Ndubueze, lo stesso accusava l'arbitro di razzismo tenendo verso quest'ultimo una condotta minacciosa e ingiuriosa. Il predetto calciatore sedendosi sul terreno di gioco rifiutava di lasciare il campo dopo l'espulsione comminatagli ed inutili sono stati i ripetuti tentativi per farlo desistere da tale decisione da parte del direttore di gara, nonché del capitano e dei dirigenti della società Luzzese Calcio 1965. - che l'arbitro, considerata l'impossibilità di proseguire la gara decretava il termine della stessa al 43º minuto del secondo tempo a causa della condotta del suddetto calciatore della società Luzzese Calcio 1965; - che dagli atti di gara risultano essere stati assunti anche i seguenti provvedimenti: espulsione al minuto 43 del secondo tempo del calciatore n. 18 Dito Simone della società Diamante Castelli Pascale per avere partecipato a una rissa in campo ed avere tenuto una condotta minacciosa nei confronti dell'arbitro dopo l'espulsione; espulsione al minuto 43 del secondo tempo del calciatore n. 18 Idanosa Bright della società Luzzese Calcio 1965 per avere partecipato a una rissa in campo, e successivamente mentre si accingeva ad uscire dal terreno di gioco rincorreva il calciatore n. 6 della squadra avversaria colpendolo violentemente alla nuca con un pugno; espulsione al minuto 43 del secondo tempo del calciatore n. 10 Caputo Francesco della società Luzzese Calcio 1965 per avere partecipato a una rissa in campo tenendo per la maglia e tirando un calcio ad un calciatore avversario; espulsione al minuto 43 del secondo tempo del calciatore n. 6 Okoroji Henry Ndubueze della società Luzzese Calcio 1965 per avere partecipato a una rissa in campo e per essersi rifiutato di lasciare il terreno di gioco dopo il provvedimento di espulsione, costringendo l'arbitro a sospendere definitivamente l'incontro; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento; considerato che non appaiono sufficienti le motivazioni addotte dall'arbitro che hanno portato lo stesso a sospendere la gara, in quanto il direttore di gara si trovava nelle condizioni psicofisiche idonee per una prosecuzione e che erano comunque garantite le condizioni sicurezza, vista anche la presenza delle forze dell'ordine che non sono intervenute, ed ancora, che né l'arbitro né altri hanno subito conseguenze fisiche; visto il Codice di Giustizia Sportiva ed in particolare l'art. 9 e l'art. 10, comma 5, lettera c; visti i provvedimenti assunti dall'arbitro durante lo svolgimento della gara;

delibera

1) prosecuzione della gara che dovrà riprendere esattamente dal minuto 43 del secondo tempo col punteggio di 2 a 2, non ritenendo sufficienti le motivazioni che hanno portato alla illegittima sospensione da parte dell'arbitro; la gara dovrà riprendere a circa 15 metri dalla bandierina posizionata alla sinistra della porta, guardando in direzione degli spogliatoi con la società Luzzese Calcio 1965 che attacca in direzione degli spogliatoi e la società Diamante Caselli Pascale che difende, con una rimessa laterale a favore della società Luzzese Calcio 1965; 2) infliggere la sanzione di DUE giornate di squalifica al calciatore Dito Simone della società Diamante Caselli Pascale; 3) infliggere la sanzione di QUATTRO giornate di squalifica al calciatore Idanosa Bright della società Luzzese Calcio 1965; 4) infliggere la sanzione di TRE giornate di squalifica al calciatore Caputo Francesco della società Luzzese Calcio 1965; 5) infliggere la sanzione di QUATTRO giornate di squalifica al calciatore Okoroji Henry Ndubueze della società Luzzese calcio 1965.

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