C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 28.03.2025 – Delibera – Gara del 24/ 3/2024 POLISPORTIVA CITTANOVA – NAUSICAA CALCIO A 5
Gara del 24/ 3/2024 POLISPORTIVA CITTANOVA - NAUSICAA CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al termine della gara giocatori appartenenti alla società Polisportiva Cittanova accerchiavano l'arbitro e lo spingevano contro un muro, gli tiravano calci e lo colpivano con "due pugni in testa con violenza"; - che l'arbitro non riusciva ad individuare il calciatore responsabile dell'aggressione; - che mentre il direttore di gara correva verso lo spogliatoio veniva inseguito dal portiere della società Polisportiva Cittanova, Sig. Ez Zahraoui Youns, che tentava di colpirlo senza riuscirvi per l'ingresso in campo di un tifoso; - che durante l'aggressione nessun tesserato di entrambe le società dava assistenza all'arbitro il quale, da solo, riusciva a raggiungere gli spogliatoi e a contattare le forze dell'ordine; - che successivamente l'arbitro si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme per un "trauma cranico non commotivo" derivante da aggressione; considerato che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014, 168/A del 2017 e 49/A del 2022; considerato che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui" (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); considerato che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma 7, del C.G.S. specificare "che stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; visti gli articoli 5 comma 2, 6, 8 punto 1 lett. b) e g), 9 e 35 del C.G.S.
delibera
1) infliggere alla società Polisportiva Cittanova la penalizzazione di TRE punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025 del Campionato Regionale Under 19 Calcio a 5; 2) squalificare fino al 30 giugno 2027 il Sig. Scullari Giuseppe, nato il 20/09/2004, nella qualità di capitano della società Polisportiva Cittanova; 3) squalificare fino al 30 giugno 2024 il Sig. Ez Zahraoui Youns, nato il 10/08/2005, calciatore appartenente alla società Polisportiva Cittanova; 4) infliggere alla società Polisportiva Cittanova l'ammenda di € 500,00; 5) infliggere alla società Nausicaa Calcio a 5 l'ammenda di € 100,00.