C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 27.03.2025 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2 a carico di: – Andrea Cariola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club; – la Società A.S.D. Marca Football Club;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2 a carico di: - Andrea Cariola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club; - la Società A.S.D. Marca Football Club;

per rispondere - 1) il sig. Andrea Cariola della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 19, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, all’inizio della stagione sportiva 2023 – 2024, richiesto al Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l’iscrizione della ASD Marca Football Club (matricola n. 951360) ai campionati di “Seconda Categoria”, “Allievi Under 17 provinciale”, “Under 15 Regionale maschile”, “Giovanissimi Under 15 provinciale”, “Esordienti”, “Pulcini” e “Piccoli Amici”, attestando in maniera non veridica di avere la disponibilità del campo di gioco Comunale “E. Morrone” di Cosenza, precedentemente affidato in gestione dal Comune di Cosenza alla società la S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021, successivamente prorogato sino alle date del 31.12.2023 e 31.12.2025; nonché per avere consentito e comunque non impedito che, a decorrere dalla stagione sportiva 2023 – 2024, la società A.S.D. Marca Football Club utilizzasse sine titulo l’impianto sportivo affidato in gestione sino alla data di scadenza delle relative proroghe (31.12.2025) alla società S.S.D. Marca s.r.l.(matricola n. 919782); - 2) la Società A.S.D. Marca Football Club della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 12.9.2023, sottoscritto le domande con le quali è stata richiesta al Comitato Calabria della L.N.D. l’iscrizione della società ASD Marca Football Club ai campionati di “Seconda Categoria”, “Allievi Under 17 provinciale”, “Under 15 Regionale maschile”, “Giovanissimi Under 15 provinciale”, “Esordienti”, “Pulcini” e “Piccoli Amici”, nonostante allo stesso fosse stato precluso di poter rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, in quanto destinatario di provvedimento disciplinare di inibizione per mesi 4 (quattro) ancora da scontarsi alla data (12.9.2023), di cui alla decisione della Corte Federale di Appello n. 0017/CFA-2023-24, Registro procedimenti n. 0002/CFA2023 – 24 del 2.8.2023; - la società A.S.D. Marca Football Club a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza il sig. Andrea Cariola. Deferimento Procura Federale Prot. 21774/293 pfi 23 24/PM/vdb del 29 febbraio 2024 IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 293 pfi 23 – 24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’utilizzo dell’impianto sportivo Ennio Morrone da parte della società ASD Marca Football Club nonché sulla fusione tra le società SSD Marca e ACD Sant’Agata di Esaro”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. segnalazione trasmessa a mezzo pec alla Procura Federale in data 25.9.2023 unitamente ai seguenti allegati: visura camerale ordinaria della S.S.D. Marca s.r.l.; richiesta di subentro nella convenzione del 13.6.2019 depositata presso il Comune di Cosenza dalla A.S.D. Marca Football Club;  visura camerale ordinaria della A.S.D. Marca Football Club;  Comunicato Ufficiale n. 175 del 27.6.2023 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;  richiesta di trasferimento della concessione dell’impianto sportivo Marca del 29.4.2019, depositata presso il comune di Cosenza dalla A.S.D. Marca Football Club;  copia dei seguenti atti estratti dal procedimento iscritto al n. 189 pfi 22 – 23 in virtù di provvedimento di Stralcio prot. n. 14920/293 pfi 23 24/PM/vdb:  visura ordinaria della S.S.D. Marca s.r.l.;  delibera del 16.12.2005 del Comune di Cosenza di affidamento in gestione del campo sportivo “E. Morrone” alla società Marca s.r.l.;  contratto del 3.8.2006 per l’affidamento in gestione del complesso sportivo Comunale “E. Morrone” tra il comune di Cosenza e la società Marca s.r.l.;  verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società SSD Marca tenutasi in data 7.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società ACD Sant’Agata di Esaro;  verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società ACD Sant’Agata di Esaro tenutasi in data 10.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società SSD Marca;  verbale di assemblea congiunta dell’11.6.2019 delle società SSD Marca ed ACD Sant’Agata di Esaro e relativa delibera di approvazione e ratifica delle decisioni assunte nelle precedenti assemblee disgiunte delle società SSD Marca s.r.l. ed ACD Sant’Agata di Esaro del 7.6.2019 e del 10.6.2019;  verbale di assemblea straordinaria del 20.5.2019 della società ASD Marca Football Club;  atto costitutivo e statuto sociale della società A.S.D. Marca Football Club;  Comunicato Ufficiale n. 29 del 10.9.2019 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. contenente il provvedimento di ratifica della fusione tra le società SSD Marca ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro;  articoli pubblicati in data 11.8.2022 dal titolo “Nessuna proroga sulla concessione scaduta. Ci sarà un altro bando”;  domanda di fusione fra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro (matricola n. 950184) depositata presso il Comitato Regionale Calabria in data 17.6.2019;  attestazione del 22.9.2022 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. di affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della A.S.D. Marca Football Club;  richiesta di trasferimento della concessione dell’impianto sportivo “E. Morrone” sito in Cosenza, depositata presso il comune di Cosenza dalla A.S.D. Marca Football Club in data 30.4.2019;  “nulla osta disponibilità campo da gioco” presentati dalla società A.S.D. Marca Football Club relativi alle stagioni sportive 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023;  richiesta di archiviazione del 10.11.2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 4107/2021 RG; 2. foglio censimento della A.S.D. Marca Football Club per la stagione sportiva 2023 – 2024; 3. organigramma della A.S.D. Marca Football Club relativo alla stagione sportiva 2023 – 2024; 4. riepilogo richieste di iscrizione ai campionati depositate presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. dalla A.S.D. Marca Football Club per la stagione sportiva 2023 – 2024; 5. “nulla osta disponibilità campo da gioco” depositati dalla società A.S.D. Marca Football Club per la stagione sportiva 2023 – 2024; 6. verbale di audizione resa in data 21.11.2023 dal sig. Kevin Marulla, socio titolare di una quota indivisa pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l.; 7. verbale di audizione resa in data 28.11.2023 dalla sig.ra Antonella Mirabelli, socia titolare di una quota indivisa pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l.; 8. verbale di audizione resa in data 29.11.2023 dal sig. Andrea Cariola, presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Marca Football Club e copia delibera del comune di Cosenza di proroga sino al 31.12.2025 delle concessioni rilasciate per l’utilizzo di impianti sportivi Comunali; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. All’inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 il sig. Andrea Cariola, presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Marca Football Club, ha richiesto al Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l’iscrizione della società da lui presieduta ai campionati di “Seconda Categoria”, “Allievi Under 17 provinciale”, “Under 15 Regionale maschile”, “Giovanissimi Under 15 provinciale”, “Esordienti”, “Pulcini” e “Piccoli Amici”, attestando in maniera non veridica che la compagine rappresentata aveva la disponibilità dell’impianto sportivo Comunale “E. Morrone” di Cosenza, in realtà affidato in gestione sino al 31.12.2025 ad altra società sportiva dilettantistica, la S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782). Tali circostanze trovano conferma nei riscontri documentali acquisiti agli atti del procedimento, tra i quali il contratto del 3.8.2006 per l’affidamento in gestione del complesso sportivo Comunale “E. Morrone” tra la società Marca s.r.l. ed il Comune di Cosenza, nonché la delibera n. 16 del 13.2.2023 con la quale la Giunta Comunale ha prorogato la validità delle convenzioni per l’affidamento in concessione delle aree e degli impianti sportivi di proprietà comunale sino al 31.12.2025. Deve evidenziarsi, poi, che agli atti del procedimento sono stati acquisiti i “nulla – osta disponibilità campo di giuoco” rilasciati alla ASD Marca Football Club per la stagione sportiva 2023 – 2024 a fronte delle richieste formulate dalla stessa in data 12.9.2023; nelle richieste appena citate, in particolare, la ASD Marca Football Club si dichiara proprietaria gestore dell’impianto sportivo affidato in concessione alla SSD Marca s.r.l., che tuttavia è a tutti gli effetti un soggetto giuridico distinto dalla ASD Marca Football Club e, dunque, esclusiva titolare della concessione rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Cosenza. Dal raffronto delle risultanze emergenti dai riscontri documentali acquisiti agli atti di indagine emerge, pertanto, che alla data del 12.9.2023 - giorno nel quale il sig. Andrea Cariola ha sottoscritto i moduli trasmessi al Comitato Regionale Calabria per richiedere l’iscrizione della società da lui presieduta ai campionati per la stagione sportiva 2023 – 2024 – lo stesso ha dichiarato di avere la disponibilità di un impianto sportivo che in realtà era affidato ad altra società sportiva dilettantistica, avente data di affiliazione e numero di matricola differenti dalla ASD Marca Football Club. Comportamento, quello tenuto dal sig. Andrea Cariola, che non solo integra una grave violazione dei canoni di correttezza, lealtà e probità che devono essere osservati da ciascun tesserato in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, ma che acquista particolare rilievo in ragione degli effetti ad esso correlati, non potendosi non tenere conto del fatto che tale condotta ha consentito alla ASD Marca Football Club di poter usufruire del campo “E. Morrone”, privando la società legittima titolare della concessione dei diritti ad essa spettanti per legge e per contratto. A tanto, poi, deve aggiungersi che dagli ulteriori riscontri acquisiti all’esito dell’attività inquirente svolta è emerso che il sig. Andrea Cariola ha sottoscritto le domande con le quali ha richiesto al Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l’iscrizione della società ASD Marca Football Club ai campionati di “Seconda Categoria”, “Allievi Under 17 provinciale”, “Under 15 Regionale maschile”, “Giovanissimi Under 15 provinciale”, “Esordienti”, “Pulcini” e “Piccoli Amici”, in una data nella quale (12.9.2023) lo stesso non poteva a rappresentare la società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, in quanto destinatario del provvedimento disciplinare di inibizione per mesi 4 (quattro) di cui alla decisione n. 0017/CFA-2023-24 del 2.8.2023. Sul punto, poi, è appena il caso di evidenziare che nella dichiarazione del 29.11.2023 resa alla Procura Federale, con pieno valore confessorio il sig. Andrea Cariola ha riferito quanto segue: “in merito alla firma da me apposta sui moduli di iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva, firma apposta in data 12.9.2023, periodo di mia inibizione, faccio presente che la stessa è stata da me apposta in totale buona fede, ben potendo avvalermi della sottoscrizione della domanda del vicepresidente. In realtà ho creduto, in perfetta buona fede, di poter firmare esercitando tale potere nella qualità di persona fisica, titolare del potere di rappresentanza, e non già come dirigente sportivo”. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti, Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, DEFERIVA Dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Andrea Cariola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club: 1) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 19, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, all’inizio della stagione sportiva 2023 – 2024, richiesto al Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l’iscrizione della ASD Marca Football Club (matricola n. 951360) ai campionati di “Seconda Categoria”, “Allievi Under 17 provinciale”, “Under 15 Regionale maschile”, “Giovanissimi Under 15 provinciale”, “Esordienti”, “Pulcini” e “Piccoli Amici”, attestando in maniera non veridica di avere la disponibilità del campo di gioco Comunale “E. Morrone” di Cosenza, precedentemente affidato in gestione dal Comune di Cosenza alla società la S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021, successivamente prorogato sino alle date del 31.12.2023 e 31.12.2025; nonché per avere consentito e comunque non impedito che, a decorrere dalla stagione sportiva 2023 – 2024, la società A.S.D. Marca Football Club utilizzasse sine titulo l’impianto sportivo affidato in gestione sino alla data di scadenza delle relative proroghe (31.12.2025) alla società S.S.D. Marca s.r.l.(matricola n. 919782); 2) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 12.9.2023, sottoscritto le domande con le quali è stata richiesta al Comitato Calabria della L.N.D. l’iscrizione della società ASD Marca Football Club ai campionati di “Seconda Categoria”, “Allievi Under 17 provinciale”, “Under 15 Regionale maschile”, “Giovanissimi Under 15 provinciale”, “Esordienti”, “Pulcini” e “Piccoli Amici”, nonostante allo stesso fosse stato precluso di poter rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, in quanto destinatario di provvedimento disciplinare di inibizione per mesi 4 (quattro) ancora da scontarsi alla data (12.9.2023), di cui alla decisione della Corte Federale di Appello n. 0017/CFA-2023-24, Registro procedimenti n. 0002/CFA2023 – 24 del 2.8.2023; la società A.S.D. Marca Football Club a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza il sig. Andrea Cariola. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 25 marzo 2024 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi; il sig. Andrea Cariola, anche in qualità di Presidente della Società A.S.D. Marca Football Club, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario, assistito dall’avv. Massimo Petrone, come da delega in atti. Prima dell’inizio del dibattimento gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall’artt. 127 C.G.S. (per il sig. Andrea Cariola 1 anno di inibizione da ridursi a mesi otto; per la società A.S.D. Marca Football Club l’ammenda di € 1.000,00, da ridursi ad euro 700,00); Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia, e ne dispone l’applicazione con provvedimento non impugnabile, che definisce il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: -al Sig. Andrea Cariola l’inibizione per mesi otto e quindi fino al 26 novembre 2024; - alla Società A.S.D. Marca Football Club l’ammenda di € 700,00. Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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