C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 10.04.2025 – Delibera – RECLAMO N.67 DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI LE CASTELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 28.03.2024 ( squalifica allenatore sig. BONOFIGLIO Salvatore per QUATTRO gare effettive; squalifica calciatori sigg.ri VIRELLI Ercole per CINQUE gare effettive; ASTORINO Salvatore Piero per QUATTRO gare effettive ; MERCURIO Emanuele per QUATTRO gare effettive).

RECLAMO N.67 DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI LE CASTELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 28.03.2024 ( squalifica allenatore sig. BONOFIGLIO Salvatore per QUATTRO gare effettive; squalifica calciatori sigg.ri VIRELLI Ercole per CINQUE gare effettive; ASTORINO Salvatore Piero per QUATTRO gare effettive ; MERCURIO Emanuele per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la Società reclamante; RILEVA che, dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Academy Girifalco – A.S.D. Amatori Le Castella valevole per il Campionato di Seconda Categoria del 24/03/2024, risulta che: - al 44° del II tempo, il calciatore Mercurio Emanuele, capitano della Società A.S.D. Amatori Le Castella, veniva espulso per avere tenuto un comportamento reiteratamente offensivo ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara; inoltre, riferisce l’arbitro, che il Mercurio “si avvicinava a me minacciosamente appoggiando la sua fronte alla mia”; - al 51° del II tempo, il calciatore Astorino Salvatore Pietro (A.S.D.Amatori Le Castella) veniva espulso in quanto, avvicinatosi alla panchina della Società A.S.D. Academy Girifalco, aggrediva fisicamente l’allenatore avversario, colpendolo con un ginocchio alla schiena e con un pugno in testa e proferendo minacce ed insulti; - al 51° del II tempo, dopo il fischio finale, il calciatore Virelli Ercole (A.S.D.Amatori Le Castella) veniva espulso perché, avvicinatosi alla panchina della squadra avversaria, aggrediva fisicamente alcuni tesserati della Società A.S.D. Academy Girifalco, tenendo reiteratamente un comportamento minaccioso e ingiurioso nei confronti dell’arbitro. In riferimento ai fatti testé riportati, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Amatori Le Castella (cfr. C.U. n.34 del 28/03/2024 del Comitato Regionale Calabria): - squalifica al calciatore Mercurio Emanuele per quattro gare effettive; - squalifica al calciatore Astorino Salvatore Pietro per quattro gare effettive; - squalifica al calciatore Virelli Ercole per cinque gare effettive. La A.S.D. Amatori Le Castella propone reclamo avverso le suddette sanzioni, ricostruendo i fatti accaduti in maniera del tutto differente da quanto refertato dall’arbitro, sostenendo, in sintesi, quanto segue: - il calciatore Mercurio Emanuele si sarebbe reso responsabile di un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, senza offenderlo né ingiuriarlo, negando che vi sia stato il contatto testa/testa tra il calciatore e l’arbitro; - il calciatore Astorino Salvatore Pietro si sarebbe “avvicinato verso il dirigente della squadra avversaria dandogli uno spintone mentre era girato di schiena, senza sferrare nessun pugno in testa”; - il calciatore Virelli Ercole non avrebbe tenuto il comportamento ascrittogli, essendo stata la sua condotta “del tutto pacifica, avendo cercato di raffreddare gli animi accesi”. Pertanto, a detta della reclamante, il direttore di gara sarebbe incorso in uno scambio di persona. La Società A.S.D. Amatori Le Castella chiede, per quanto sopra, la revoca della squalifica inflitta al calciatore Virelli Ercole e la riduzione delle squalifiche irrogate agli altri due calciatori “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. Relativamente alla posizione del calciatore Virelli Ercole, allega al ricorso un video, chiedendo a questa Corte di visionarlo. Detta richiesta risulta essere inammissibile. Al riguardo, infatti, va affermato che l’art.61 C.G.S. ammette la produzione di prova televisiva, sempre nel caso in cui detta prova offra piena garanzia tecnica e in merito alla sua provenienza, che nel caso di specie non sussiste. Nel corso dell’odierna seduta, la reclamante evidenzia la contraddizione presente nel rapporto arbitrale tra l’affermazione che il calciatore Virelli Ercole è stato sostituito al 33° del II tempo e l’indicazione dell’espulsione del medesimo calciatore avvenuta al 51° del II tempo. Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare le ricostruzione dei fatti riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati , tenuto conto che il rapporto del direttore di gara fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ex art.61 C.G.S.. Meritano pregio, tuttavia, in relazione alla sanzione comminata al calciatore Virelli Ercole che deve essere rimodulata per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

 in parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica al calciatore VIRELLI Ercole a TRE gare effettive; conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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