C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 146 del 11.04.2025 – Delibera – RECLAMO n° 62 della Società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale S.G.S. n 71 del 14 marzo 2024 (squalifica allenatore BARILLA’ Antonino fino al 30.4.2024, squalifica calciatore LEONE Domenico fino al 30.6.2024).
RECLAMO n° 62 della Società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale S.G.S. n 71 del 14 marzo 2024 (squalifica allenatore BARILLA’ Antonino fino al 30.4.2024, squalifica calciatore LEONE Domenico fino al 30.6.2024).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA La Società A.S.D. Gallico Catona F.C. impugna le sanzioni, di cui in epigrafe, deliberate dal Giudice Sportivo con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale S.G.S. n° 71 del 14 marzo 2024 del Comitato Regionale Calabria. In via preliminare va significato che l’A.S.D. Gallico Catona F.C. ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 15.3.24 alle ore 10:58e notificato il reclamo, sempre via PEC, il giorno 19.3.24 alle ore 20:46. Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 157/A del 2.2.24 - recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionale, Provinciale e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui Ë stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale entro le ore 10.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare. Trovandosi, il Campionato Regionale Under 17 "Elite Piero Lo Guzzo", in vigenza di tale regolamento, la società Gallico Catona non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate, per cui il reclamo Ë da considerarsi inammissibile. In relazione al merito, tenuto conto della complessità delle risultanze documentali, si trasmettono gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo; trasmette gli atti alla Procura Federale; dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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