C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 17.04.2025 – Delibera – RECLAMO N. 53 della G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 29.02.2024 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore Sig. Andrea TERRANOVA fino al 30.06.2026, squalifica del calciatore Sig. PELLE Cristian per QUATTRO gare effettive).

RECLAMO N. 53 della G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 29.02.2024 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore Sig. Andrea TERRANOVA fino al 30.06.2026, squalifica del calciatore Sig. PELLE Cristian per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; sentito a chiarimenti il Direttore di gara alla presenza del Rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; RILEVA La Società G.S. Antonimina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 24.02.2024 contro la Società S.S.D Rizziconi, è stata comminata la squalifica al calciatore Sig. Andrea Terranova, quale capitano della squadra, essendo rimasto non identificato l’effettivo autore del comportamento lamentato, fino al 30.06.2026 per atti di violenza verso il direttore di gara; ed – ancora – è stata comminata la squalifica al calciatore Sig. Pelle Cristian per quattro gare effettive per aver tentato di aggredire il direttore di gara; nonchè l’ammenda di € 100,00 per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale e per il comportamento minaccioso di un tesserato, non identificato, nei confronti dell’arbitro. Preliminarmente, questa Corte rileva che la posizione del calciatore Pelle Cristian E’ già stata definita con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 135 del 20.03.2024. In ordine alla posizione del calciatore Andrea Terranova, la Società reclamante ha depositato dichiarazione sottoscritta dal tesserato Vito Lacopo che assume di essere l’effettivo autore del gesto di violenza nei confronti del direttore di gara, che sentito nel corso della sua audizione ha confermato il proprio referto e non ha escluso la possibilità che l’effettivo autore del gesto sia il magazziniere Lacopo Vito. La Corte, pertanto, nel prendere atto di ciò annulla la sanzione nei confronti del Sig. Terranova Andrea e rinvia gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per le determinazioni del caso contro il Sig. Lacopo Vito. La Corte, infine, ritiene di poter annullare anche l’ammenda comminata alla Società reclamante, poiché la stessa si è adoperata per l’identificazione del reale autore del gesto, provvedendo, altresì, ad allontanarlo.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale: accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la squalifica del calciatore Andrea Terranova, rinviando gli atti al Giudice Sportivo in sede per ogni opportuno provvedimento in ordine alla posizione del tesserato – con funzioni di magazziniere - Vito Lacopo; annulla l’ammenda di € 100; dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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