C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 17.04.2025 – Delibera – RECLAMO N. 68 della Società A.S.D. REAL MILETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 132 del 14.03.2024 (ammenda di € 300,00, inibizione Sig. Salvatore PEDULLA’ fino al 13.06.2024;).
RECLAMO N. 68 della Società A.S.D. REAL MILETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 132 del 14.03.2024 (ammenda di € 300,00, inibizione Sig. Salvatore PEDULLA’ fino al 13.06.2024;).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito a chiarimenti ed in videoconferenza il Direttore di gara alla presenza del Rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;
RILEVA La società A.S.D. Real Mileto ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 10.03.2024 disputata contro la Società A.S.D. Promosport Lamezia, Ë stata comminata la sanzione dell’inibizione al Presidente Sig. Pedullà Salvatore sino al 13.06.2024 perché a fine gara, trovandosi nei pressi degli spogliatoi, aggrediva fisicamente i giocatori della squadra avversaria con spintoni, calci e pugni. La Società A.S.D. Real Mileto, inoltre, proponeva reclamo avverso l’ammenda di € 300 comminata alla stessa perché, nonostante la partita fosse a porte chiuse, i propri sostenitori abusavano di strumenti sonori, lanciavano quattro fumogeni fuori dalla recinzione, tenevano un comportamento offensivo e discriminatorio nei confronti dei dirigenti e dei giocatori avversari, nonchè per presenza – all’interno dell’impianto sportivo - di persone non autorizzate. La Società reclamante rileva che il referto arbitrale presenta una ricostruzione dei fatti totalmente diversa da quanto realmente accaduto, negando che il Presidente Pedullà Salvatore abbia aggredito i giocatori avversari, e specificando che i propri tifosi erano fuori dall’impianto sportivo, su un terreno privato confinante con il campo in cui si è giocata la partita, recintato solo con rete metallica. Alla seduta del 15.04.2024 la Corte ha ritenuto necessario differire la discussione per l’audizione del Direttore di Gara, disposta per la seduta straordinaria del 16.04.2024. In tale ultima seduta Ë stato escusso il Direttore di Gara che ha confermato il contenuto del referto. Va rilevato in questa sede che il rapporto degli Ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art.61 C.G.S., riporta i fatti in maniera puntuale e, pertanto, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio. Tuttavia le argomentazioni rappresentate in ricorso, in uno con il rapporto del Commissario di campo, impongono la rideterminazione della sanzione dell’inibizione comminata al Presidente della Società A.S.D. Real Mileto Sig. Salvatore Pedullà. In ordine all’ammenda, anche dal referto del Commissario di campo risulta il comportamento irriguardoso dei tifosi della Società reclamante, nonchè la presenza in tribuna di persone non autorizzate, per cui la stessa deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale In parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione dell’inibizione al Presidente della Società A.S.D. Real Mileto Sig. Salvatore Pedullà fino al 13.05.2024. Conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.
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