C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 17.04.2025 – Delibera – RECLAMO N. 69 del calciatore Sig. FERRARO Gianmarie (tesserato ASD Acri Academy) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 141 del 28.03.2024 (squalifica per TRE gare effettive).
RECLAMO N. 69 del calciatore Sig. FERRARO Gianmarie (tesserato ASD Acri Academy) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 141 del 28.03.2024 (squalifica per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Il calciatore Ferraro Ginamarie ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 24.03.2024 tra la Società A.S.D. Acri Academy e la Società Nuova Roggiano 2020, gli Ë stata comminata la squalifica per tre gare effettive per aggressione fisica nei confronti di calciatori avversari. Il reclamante chiede una riduzione della sanzione, ammettendo di aver spintonato il calciatore avversario, ma senza procurargli alcun danno fisico. Va rilevato in questa sede che il rapporto degli ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art.61 C.G.S., riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio. Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell’arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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