C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 152 del 23.04.2025 – Delibera – RECLAMO N. 72 della Società A.S.D. FUTSAL CHIARAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 CZ dell’ 11 Aprile 2024 (Squalifica allenatore Sig. De Raffaele Giovanni per quattro gare; squalifica calciatore Sig. Carchidi Vincenzo per tre gare).

RECLAMO N. 72 della Società A.S.D. FUTSAL CHIARAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 CZ dell' 11 Aprile 2024 (Squalifica allenatore Sig. De Raffaele Giovanni per quattro gare; squalifica calciatore Sig. Carchidi Vincenzo per tre gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti in videoconferenza alla presenza del Rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; RITENUTO -a) dal referto di gara risulta che al 28’ del s.t. a gioco in svolgimento, il calciatore Carchidi Vincenzo, mentre si trovava nei pressi della porta avversaria, colpiva un avversario alle spalle, per poi girarsi e tirargli un pugno prima di prenderlo dalla gola e buttarlo a terra; -b) a seguito di tale condotta violenta, l'arbitro veniva accerchiato da componenti della squadra A.S.D. Futsal Chiaravalle, il cui allenatore, Sig. De Raffaele Giovanni, nel tentativo di impedire che il direttore di gara estraesse il cartellino nei confronti del giocatore Carchidi Vincenzo, lo strattonava per la maglia e, ricevuta anch'egli l'espulsione, abbandonava il campo rivolgendogli espressioni offensive e minacciose, anche dopo aver raggiunto gli spalti; -c) che, per come dettagliatamente descritto dall'arbitro nel suo rapporto, confermato nel corso dell’odierna seduta, il comportamento del giocatore Carchidi Vincenzo Ë incompatibile con la ricostruzione offerta dalla Società reclamante, secondo cui il giocatore, dopo aver subito un fallo (peraltro, escluso dal direttore di gara), si sarebbe ritrovato il giocatore avversario sopra di sè e l'avrebbe bruscamente spinto da terra (ove entrambi si trovavano) nel tentativo di rimuoverlo di dosso. -d) che, quindi, il comportamento di Carchidi Vincenzo integra gli estremi dell'aggressione fisica nei confronti di un giocatore avversario e conseguentemente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 38 C.G.S., correttamente comminata dal primo giudice; -e) che l'allenatore De Raffaele Giovanni si Ë reso responsabile di condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell'arbitro, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 36 C.G.S., correttamente comminata dal primo giudice.

P.Q.M.

 rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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