C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 29.04.2025 – Delibera – RECLAMO n° 73 della Società N.S. Pro Cosenza avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 81 S.G.S. del 18 Aprile 2024 (inibizione dirigente Sig. PAPPATERRA Francesco fino al 18.09.2024; squalifica calciatore Sig. CIPOLLA Francesco Pio per una (1) gara effettiva).
RECLAMO n° 73 della Società N.S. Pro Cosenza avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 81 S.G.S. del 18 Aprile 2024 (inibizione dirigente Sig. PAPPATERRA Francesco fino al 18.09.2024; squalifica calciatore Sig. CIPOLLA Francesco Pio per una (1) gara effettiva).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe argomentando che i tesserati sanzionati non si sono resi responsabili dei fatti loro imputati. In via preliminare va rappresentato che l’art. 137 C.G.S. statuisce che non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara per cui il reclamo, relativamente alla sanzione comminata al calciatore Cipolla Francesco Pio, va dichiarato inammissibile. Le argomentazioni rappresentate in ricorso, relativamente alla posizione del dirigente della Società N.S. Pro Cosenza Pappaterra Francesco, non possono porre in dubbio la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, nel caso di specie esaustivo e privo di errori logici, tenuto conto che lo stesso fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). In particolare, va chiarito che i fatti riportati in ricorso inerenti comportamenti asseritamente riferibili ad altri soggetti partecipanti alla gara non incidono sulla valutazione del comportamento tenuto dal dirigente Pappaterra Francesco. Anche la sanzione, tenuto conto della pausa estiva, appare congrua ed adeguata.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Cipolla Francesco Pio; 2. rigetta nel resto; 3. dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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