C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 29.04.2025 – Delibera – RECLAMO n° 74 della Società A.S.D. MELITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. n° 43 del 18 Aprile 2024 (punizione sportiva della perdita della gara valevole per il Campionato Allievi Provinciale A.S.D. Melito – A.C.D. Bagnarese con il risultato di 0 – 3; ammenda di €200,00; disputa di una gara “a porte chiuse” con decorrenza immediata).

RECLAMO n° 74 della Società A.S.D. MELITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. n° 43 del 18 Aprile 2024 (punizione sportiva della perdita della gara valevole per il Campionato Allievi Provinciale A.S.D. Melito – A.C.D. Bagnarese con il risultato di 0 - 3; ammenda di €200,00; disputa di una gara "a porte chiuse" con decorrenza immediata).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna le sanzioni in epigrafe chiedendo la ripetizione della gara, la riduzione dell’ammenda inflitta e la revoca della sanzione che ha disposto la disputa di una gara a porte chiuse, lamentando un errore tecnico dell’arbitro. Sostiene, difatti, che nel corso del primo tempo della gara un calciatore della Bagnarese si infortunava battendo violentemente la testa sul terreno di gioco e perdendo i sensi. Il gioco si interrompeva per oltre 15 minuti fino a che il calciatore veniva condotto presso l’ospedale. Il direttore di gara riprendeva il gioco ed alla fine del primo tempo indicava solamente un minuto di recupero. Ritiene questa Corte che dette argomentazioni non risultino pertinenti al fine di muovere censure alla decisione del giudice di primo grado che, al contrario, alla luce di quanto riportato dall’arbitro nel suo rapporto, va considerata assolutamente legittima (“al 41' del secondo tempo, in seguito alla rilevazione di un fuorigioco di un calciatore della squadra locale, uno spettatore entrava sul terreno di gioco spintonandomi violentemente e facendomi cadere a 2-3 metri di distanza. Tale circostanza mi procurava spavento e disagio psicologico che mi impedivano di portare a termine la gara con la sufficiente tranquillità per cui emettevo il triplice fischio di chiusura"). Alla luce delle su esposte valutazioni le sanzioni vanno confermate ed il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

1. rigetta il reclamo; 2. dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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