C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 29.04.2025 – Delibera – RECLAMO n° 75 della Società A.S.D. CAMPESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 153 del 24 aprile 2024 (inibizione dirigente Sig. Gullì Domenico fino al 26 giugno 2024).

RECLAMO n° 75 della Società A.S.D. CAMPESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 153 del 24 aprile 2024 (inibizione dirigente Sig. Gullì Domenico fino al 26 giugno 2024).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società A.S.D. Campese impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 153 del 24 aprile 2024 - ha inibito il dirigente Sig. Gullì Domenico fino al 26 giugno 2024. In via preliminare va significato che la Società A.S.D. Campese ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 26.4.24 alle ore 15:52 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il giorno 26.4.24 alle ore 16:06. Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 156/A del 2.2.24 – recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato nella segreteria della Corte Sportiva d’Appello Territoriale entro le ore 11.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare. Trovandosi, il Campionato di Prima Categoria, in vigenza di tale regolamento, l’A.S.D. Campese non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate (tenuto anche conto della scadenza in giorno festivo, 25 aprile, del termine per proporre reclamo) per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

1. dichiara inammissibile il reclamo 2. dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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