C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 161 del 07.05.2025 – Delibera – RECLAMO n° 76 della società A.S.D. SERSALESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 CZ del 24 aprile 2024 (squalifica per TRE gare effettive del calciatore FRATTO Diego).

RECLAMO n° 76 della società A.S.D. SERSALESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 CZ del 24 aprile 2024 (squalifica per TRE gare effettive del calciatore FRATTO Diego).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società A.S.D. Sersalese impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro - con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 38 CZ del 24 aprile 2024 - ha squalificato il calciatore Diego Fratto per tre gare effettive. In via preliminare va significato che la Società reclamante ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 24.4.24 alle ore 20:39 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il giorno 27.4.24 alle ore 10:47. Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 156/A del 2.2.24 – recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo vada presentato entro le ore 24 del giorno in cui Ë stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo vada depositato nella segreteria della Corte Sportiva d’Appello Territoriale entro le ore 11.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti. Trovandosi, il Campionato di Seconda Categoria, in vigenza di tale regolamento, l’A.S.D. Sersalese non ha adempiuto alla statuizione sopra riportata in ordine al deposito del reclamo (tenuto anche conto della scadenza in giorno festivo, 25 aprile, del termine per proporre reclamo) per cui il reclamo Ë da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it