C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 170 del 28.05.2025 – Delibera – RECLAMO n.80 del Sig. LEO BRUNO (dirigente società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960) avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 90 del 16/05/2024 (Inibizione fino al 28.08.2024).
RECLAMO n.80 del Sig. LEO BRUNO (dirigente società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960) avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 90 del 16/05/2024 (Inibizione fino al 28.08.2024).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA Il Sig. Leo Bruno ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria con cui, in relazione alla partita dell’11.05.2024 tra la Società Fenice Amaranto ASD e la Società Reggio Ravagnese 1960, lo stesso Ë stato inibito fino al 28.08.2024 per comportamento offensivo e minaccioso nei riguardi dell’assistente arbitrale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 90 del 16 maggio 2024. Il reclamante nega di aver tenuto gli atteggiamenti contestatigli e di aver solamente protestato educatamente verso l’assistente arbitrale. In via preliminare va significato che il reclamante ha presentato, via PEC, reclamo (da valere anche come preannuncio di reclamo) il 17.05.24 alle ore 10:52. Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 159/A F.I.G.C. del 2.2.24 – recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per le fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2023/2024, stabilendo che il preannuncio di reclamo vada presentato entro le ore 24 del giorno in cui Ë stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo vada depositato nella segreteria della Corte Sportiva d’Appello Territoriale entro le ore 11.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti. Il reclamante, pertanto, non ha adempiuto alla statuizione sopra riportata in ordine al deposito del preavviso di reclamo per cui il reclamo Ë da considerarsi inammissibile.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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