C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 178 del 07.06.2025 – Delibera – RECLAMO n°81 della Società SEGATO S.S.D. aRL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale della Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°90 del 4 giugno 2024 (punizione sportiva della perdita della gara Finale Regionale del Torneo Grassroots Challenge del 25/ 5/2024 Real Cosenza – Segato con il punteggio di 0-4; ammenda di € 200,00conobbligo di tenere indenne l’Ente proprietario dell’impianto di gioco dei danni provocati dai propri sostenitori).
RECLAMO n°81 della Società SEGATO S.S.D. aRL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale della Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°90 del 4 giugno 2024 (punizione sportiva della perdita della gara Finale Regionale del Torneo Grassroots Challenge del 25/ 5/2024 Real Cosenza – Segato con il punteggio di 0-4; ammenda di € 200,00conobbligo di tenere indenne l’Ente proprietario dell’impianto di gioco dei danni provocati dai propri sostenitori).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante assistita dall’Avv. Giuseppe Panuccio; RILEVA La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni in epigrafe. Dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento al referto del Coordinatore Federale del Settore Giovanile e Scolastico della Calabria risultano i fatti per come segue. All’ingresso delle squadre in campo, sostenitori della società Segato accendevano fumogeni sugli spalti e successivamente li lanciavano sul terreno di gioco provocando danni all'erba artificiale; durante la gara un sostenitore della società Segato - genitore di un giocatore - faceva ingresso abusivamente sul terreno di gioco e tentava di aggredire un istruttore della società Real Cosenza non riuscendo nell’intento perché bloccato. L’episodio provocava la sospensione della gara in quanto i bambini, nel frattempo, avevano guadagnato gli spogliatoi la predetta circostanza aveva altresì causato il malore di una signora, mamma di un calciatore del Real Cosenza, che aveva richiesto l’intervento dell’autoambulanza; ripresa la gara grazie alla presenza a bordo campo delle forze dell’ordine, a metà del terzo tempo, il predetto genitore e altri due sostenitori della società Segato invadevano il terreno di gioco aggredendo fisicamente lo staff del settore giovanile scolastico responsabile dell’arbitraggioe verbalmente aggredivano il portiere del Real Cosenza; le forze dell’ordine allontanavano i soggetti estranei dal terreno di gioco e i bambini increduli ed impauriti rientravano negli spogliatoi; non essendoci più le condizioni per riprendere la gara, essendo venuto anche meno il principio fondamentale del Settore Giovanile e Scolastico della tutela dell’incolumità fisica e psicologica dei bambini, lo Staff del citato Settore ed il responsabile dell’arbitraggio sospendevano definitivamente la gara La reclamante confuta totalmente la veridicità dei fatti asserendo l’assoluta carenza probatoria in merito alla responsabilità di soggetti riconducibili alla società Segato e l’abnormità della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara che comporterebbe l’esclusione della squadra dalle fasi nazionali del torneo. La tesi non trova pregio in quanto il supplemento di gara a firma del Coordinatore Federale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico riporta i fatti in maniera assolutamente esaustiva, puntuale e soprattutto consona nella moderazione della narrazione ai valori che dovevano permeare la manifestazione in esame. Ritiene in proposito questo Collegio che il sopra richiamato atto rivesta la medesima efficacia valutativa dei rapporti degli ufficiali di gara e dei relativi eventuali supplementi facendo pertanto piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). Per tale ragione non può essere posto indubbio che la responsabilità per i fatti sia da attribuire ai sostenitori della Segato e di conseguenza quella per la sospensione della gara in via oggettiva sulla società Segato. Le sanzioni appaiono assolutamente congrue ed adeguate ai fatti che assumono un particolare disvalore per il contesto nel quale si sono verificati. Il reclamo è pertanto da rigettare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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