C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 178 del 07.06.2025 – Delibera – RECLAMO n°82 della Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n°60 del 4giugno 2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 3/6/2024NuovaAmoroso Polistena – Virtus Rosarno con il punteggio di 0-3; squalifica sino al 31/10/2024 calciatore OPPEDISANO Michele, ammenda di € 120,00).
RECLAMO n°82 della Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n°60 del 4giugno 2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 3/6/2024NuovaAmoroso Polistena – Virtus Rosarno con il punteggio di 0-3; squalifica sino al 31/10/2024 calciatore OPPEDISANO Michele, ammenda di € 120,00).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della Nuova Amoroso Polistena; sentita la reclamante RILEVA La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni in epigrafe. L’arbitro ha riportato i fatti in maniera assolutamente circostanziata nel suo rapporto specificando che il capitano del Rosarno Michele Oppedisano lo colpiva con il proprio petto al torace facendogli perdere l'equilibrio e profferendo nei suoi confronti frasi dal contenuto irriguardoso; nel cercare di tirare fuori il cartellino rosso, non vi riusciva a causa del fatto che alcuni calciatori della società Virtus Rosarno gli tenevano le braccia. Una volta accortosi della presenza di persone non identificate nell'impianto e non essendoci le condizioni di giusta sicurezza per proseguire la gara la sospendeva definitivamente. La Virtus Rosarno sostiene che il rapporto dell’Arbitro non chiarisce a chi sia da attribuire la responsabilità della sospensione della gara in quanto la presenza di persone non autorizzate sul terreno di gioco è da attribuirsi alla società ospitante. Nega, inoltre, la tardività nella consegna della distinta di gara. La tesi non merita pregio poiché appare palese che la presenza di persone seppur non identificate in campo va contestualizzata in riferimento all’intera ricostruzione del Direttore di gara che riferisce di comportamento offensivi, minacciosi e di protesta violenta da parte dei soli tesserati del Virtus Rosarno, anche dopo la sospensione della gara al rientro negli spogliatoi. La punizione della perdita della gara risulta, pertanto, consequenziale alla sospensione della stessa per responsabilità da attribuirsi alla società Virtus Rosarno e le ulteriori sanzioni appaiono del tutto congrue ed adeguate ai fatti ascritti ed acclarati, tenuto conto in particolare del ruolo di capitano dell’Oppedisano che con il suo comportamento ha generato gli eventi. Il reclamo è pertanto da rigettare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sport.
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