C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 02.09.2025 – Delibera – Gara del 31/ 8/2025 CAMPORA – PAOLANA
Gara del 31/ 8/2025 CAMPORA - PAOLANA
Il Giudice Sportivo Territoriale, considerato che il calciatore Coutopradopsilva Matheus (nato il 17.07.2003) appartenente alla società Campora, durante la gara specificata in epigrafe, all' 11º del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Coutopradoesilva Matheus veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società Campora, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.;
delibera
1) Infliggere alla società CAMPORA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; 2) inibire fino al 01.10.2025 il Sig. Ianni Gianfranco quale Dirigente Accompagnatore della società Campora firmatario della distinta di gara; 3) Infliggere al calciatore Coutopradoesilva Matheus (nato il 17.07.2003) la squalifica di una gara effettiva.
