C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 30.09.2025 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: 1.- il sig. Francesco Brizzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. US Petronà 1980, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 10.4.2025 a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 33 del 10.4.2025 della Delegazione Provinciale di Catanzaro contenente il provvedimento con il quale gli è stata comminata la squalifica per dieci gare per le condotte poste in essere in occasione della gara U.S. Petronà – Amatori Le Castelle del 6.4.2025 valevole per il campionato di Seconda Categoria, contattato il direttore di gara di tale incontro scrivendogli un messaggio sul social network “facebook” del seguente testuale tenore: “Ora sei contento che mi hai squalificato 10 giornate? U te preoccupare”; 2.- la società A.S.D. US Petronà 1980 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dal sig. Francesco Brizzi così come riportate nel precedente capo di incolpazione. Deferimento Procura Federale Prot. 6884/1174pfi24-25/PM/rm del 15/09/2025

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: 1.- il sig. Francesco Brizzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. US Petronà 1980, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 10.4.2025 a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 33 del 10.4.2025 della Delegazione Provinciale di Catanzaro contenente il provvedimento con il quale gli è stata comminata la squalifica per dieci gare per le condotte poste in essere in occasione della gara U.S. Petronà – Amatori Le Castelle del 6.4.2025 valevole per il campionato di Seconda Categoria, contattato il direttore di gara di tale incontro scrivendogli un messaggio sul social network "facebook" del seguente testuale tenore: "Ora sei contento che mi hai squalificato 10 giornate? U te preoccupare"; 2.- la società A.S.D. US Petronà 1980 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dal sig. Francesco Brizzi così come riportate nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento Procura Federale Prot. 6884/1174pfi24-25/PM/rm del 15/09/2025

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1174pfi24-25, avente ad oggetto: “Condotta minacciosa posta in essere dal sig. Francesco Brizzi, tesserato per la società U.S. Petronà, nei confronti dell’arbitro della gara U.S. Petronà – Amatori Le Castelle del 6.4.2025, valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. segnalazione del presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro del 18.4.2025, con i seguenti allegati: Comunicato Ufficiale n. 33 del 10.4.2025 della Delegazione Provinciale di Catanzaro; email del sig. Giuseppe Guerriero, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Catanzaro, del 16.4.2025 con allegato screenshot del messaggio ricevuto dal sig. Francesco Brizzi in data 10.4.2025 a mezzo del social network "facebook"; 2. referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro U.S. Petronà – Amatori Le Castelle del 6.4.2025, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria; 3. foglio censimento della A.S.D. US Petronà 1980 per la stagione sportiva 2024 - 2025; 4. posizione di tesseramento del sig. Francesco Brizzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. US Petronà 1980. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. L’arbitro della gara U.S. Petronà 1980 - Amatori Le Castelle del 6.4.2025, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, è stata sospesa dall’arbitro al quinto minuto del secondo tempo in quanto, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, il capitano della squadra della A.S.D. US Petronà 1980 sig. Francesco Brizzi ha tentato di aggredire il direttore di gara senza riuscirci, perché bloccato dai suoi compagni. A seguito dell’espulsione del sig. Brizzi, inoltre, altri dirigenti tesserati per la Petronà hanno tentato di aggredire e colpire l’arbitro che a quel punto ha sospeso la gara ed è riuscito a raggiungere gli spogliatoi dove, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, è riuscito ad evitare un nuovo tentativo di aggressione da parte di un altro dirigente tesserato per la Petronà. Il Giudice Sportivo, a fronte del referto redatto dall’arbitro ha inflitto alla Petronà la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed ha irrogato al sig. Francesco Brizzi la sanzione della squalifica per dieci gare effettive. A seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 33 del 10 aprile 2025 della Delegazione Provinciale di Catanzaro con il quale è stata pubblicata la decisione appena citata, poi, il sig. Francesco Brizzi ha inviato all'arbitro a mezzo del network "Facebook" il seguente messaggio: “Ora sei contento che mi hai squalificato 10 giornate ? U te preoccupare”. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Andrea Dellavalle; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, DEFERISCE innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1.- il sig. Francesco Brizzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. US Petronà 1980; 2.- la società A.S.D. US Petronà 1980. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 29 settembre 2025 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: l’ avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale e mediante collegamento in videoconferenza; il sig. Fortunato Gentile, in qualità di Presidente della Società U.S.D. Petronà 1980, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario; il sig. Francesco Brizzi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. US Petronà 1980. Prima dell’inizio del dibattimento gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall’artt. 127 C.G.S. -per la Società U.S.D. Petronà 1980 sanzione base € 300,00 di ammenda, sanzione finale € 200,00 di ammenda; -per Brizzi Francesco, sei (6) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali della corrente stagione sportiva, sanzione finale quattro (4) giornate, da scontarsi in gare ufficiali della corrente stagione sportiva. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso l’ avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale. Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia, e ne dispone l’applicazione con provvedimento non impugnabile, che definisce il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: - alla Società U.S.D. Petronà 1980 la sanzione € 200,00 di ammenda; - al Sig. BRIZZI Francesco la sanzione di QUATTRO (4) giornate, da scontarsi in gare ufficiali della corrente stagione sportiva. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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