C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 49/CSAT del 24.04.2025 – Delibera – Reclamo della società ASD MARIANELLA in riferimento al C.U. n. 37/Gst del 15.04.2025. Gara – Boys Caivanese / Marianella del 12.04.2025 – Campionato Promozione – girone B. Omologazione risultato 1-0.

Reclamo della società ASD MARIANELLA in riferimento al C.U. n. 37/Gst del 15.04.2025. Gara – Boys Caivanese / Marianella del 12.04.2025 – Campionato Promozione - girone B. Omologazione risultato 1-0.

La Soc. ASD Marianella propone ritualmente, a mezzo propri difensori, reclamo avverso la delibera pubblicata sul CU n. 37/GST del 15/4/2025 con la quale il GST, nel decidere circa la omologazione della gara del Campionato Promozione, Boys Caivanese – ASD Marianella, confermava il risultato conseguito sul campo di 1-0 a favore della Soc. Boys Caivanese non ritenendo in posizione irregolare il calciatore Masi Vincenzo della Soc. Boys Caivanese. La Soc. ASD Marianella deduce nel reclamo che il calciatore Masi Vincenzo si trovava in posizione irregolare per violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF nella parte in cui prevede che, nella stessa stagione sportiva, il calciatore giovane e non professionista, che avesse sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che fossero decaduti dal tesseramento ai sensi dell’art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili per un massimo di tre Società. La decisione del GST, a parere della reclamante, è errata ed appare illegittima in quanto irriguardosa delle normative vigenti nonché della giurisprudenza ormai consolidata degli Organi di Giustizia Sportiva nazionale e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nella parte in cui considera, per il calciatore Masi, solo tre tesseramenti nella stagione sportiva 2024/2025. In realtà il predetto calciatore, nella stagione sportiva 2024/2025, è stato tesserato per ben 5 clubs in violazione del limite massimo di 3 previsto dall’art. 95, comma 2, NOIF. In particolare dal 1 Luglio 2024 al 21 Luglio 2024 è stato tesserato per l’ASD AC Savoia 1908, con cui aveva contratto vincolo di tesseramento sin dal 9/1/2023; il 22/7/2024 è stato trasferito a titolo definitivo al Portici FC; il 12/9/2024 il calciatore entrava a fare parte dell’organico dell’Alma Juventus Fano 1908 srl sottoscrivendo in pari data contratto di lavoro sportivo, ex art. 28 del D. Lgs 36/2021, fino al 30/6/2025 e disputava almeno due partite, pur non essendo tesserato; il 26/9/2024 il calciatore veniva tesserato per l’ASD Stasia Calcio 1945 con cui stipulava contratto di lavoro sportivo sino al 30/6/2025; il 10/1/2025, a seguito di risoluzione consensuale del predetto contratto, il calciatore istaurava vincolo di tesseramento con l’ASD Boys Caivanese, con cui scendeva in campo nella gara del 12/4/2025 contro la reclamante. Erra il GST, deduce ancora la reclamante, laddove considera il tesseramento del calciatore Masi presso la Società ASD AC Savoia 1908 un tesseramento tecnico. Infatti, sebbene con il CU n. 273/A del 29/6/2024, la FIGC aveva approvato la norma transitoria secondo cui i calciatori nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decadeva il 30/6/2025, fatta salva la maggiore durata del vincolo nella ipotesi di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali, è pur vero che il calciatore a quella data aveva prolungato volontariamente il proprio rapporto con l’ASD AC Savoia 1908 raggiungendo un accordo sino al 30/6/2025. Il prolungamento del vincolo di tesseramento disposto con CU n. 273/A del 29/6/2024 non ha nulla a che vedere con il concetto di “tesseramento tecnico” che costituisce l’unica eccezione al limite massimo di tre tesserati per stagione sportiva. Nella fattispecie non può parlarsi, quindi, di tesseramento tecnico; lo stesso troverebbe ingresso esclusivamente per ragioni legate ad aspetti amministrativi, come nel caso di rientro dal trasferimento temporaneo e nuovo immediato/contestuale trasferimento in prestito o a titolo definitivo, ad altro club. Il cd. tesseramento tecnico si caratterizza per l’esclusiva funzione amministrativa da intendersi come formalità necessaria per consentire l’istaurazione del vincolo tra il calciatore e un club terzo altrimenti impossibile. In altre parole, nel tesseramento tecnico non si istaura un nuovo rapporto tra calciatore e società titolare del tesseramento definitivo che viene coinvolta esclusivamente per consentire il transito ad un altro club. Nella fattispecie in esame i 21 gg. di tesseramento del calciatore per l’ASD AC Savoia 1908 non possono essere definiti funzionali a mera finalità amministrativa e ad un altro consecutivo trasferimento dal momento che si pongono in continuità, rispetto alla medesima Società, con la stagione precedente, nella quale il calciatore Masi è stato regolarmente impiegato per poi essere successivamente trasferito a Società terza. La Società reclamante deduce, ancora, che il periodo di attività presso l’Alma Juventus Fano 1906 srl doveva essere considerata dal GST un tesseramento. Nel periodo 12-24 Settembre 2024, il calciatore Masi faceva parte, infatti, dell’organico dell’Alema Juventus Fano 1906 srl, in virtù della sottoscrizione, in data 12/9/2024, di contratto di lavoro sportivo dilettantistico partecipando ad almeno 2 gare di campionato e subendo anche un provvedimento disciplinare. Risulta evidente che l’accertata partecipazione a gare ufficiali di un club da parte di un calciatore, in forza della sottoscrizione di contratto di lavoro sportivo, anziché in assenza di tesseramento, determina la riconducibilità di quello specifico rapporto tra quelli rilevanti ai sensi dell’art. 95, comma 2, NOIF. Non rileva, a detta della reclamante, infine, ai fini dell’accertamento circa il rispetto o meno dell’art. 95, comma 2, NOIF, che il calciatore risultava nel tabulato dei tesserati dell’ASD Boys Caivanese. Ai fini dell’impiego regolare di un atleta all’interno di una competizione sportiva, deve aversi riguardo al numero dei tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non al mero atto formale documentale del tesseramento medesimo: una cosa è la validità dell’atto formale di tesseramento in termini di correttezza procedimentale, altra cosa è l’efficacia del medesimo ai fini della partecipazione alle gare in maniera legittima o meno. Conclude la Società reclamante per l’accoglimento del reclamo, previa trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale, Sez. Tesseramento, della FIGC affinchè si esprima sulla legittimità del tesseramento del calciatore Vincenzo Masi, con conseguente annullamento della decisione del GST disponendo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della Soc. ASD Boys Caivanese. Nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, la Soc. ASD Boys Caivanese, a mezzo propri difensori, faceva pervenire la memoria difensiva nella quale, in via preliminare e pregiudiziale, in relazione al primo motivo di reclamo, per il quale il tesseramento presso la Società ASD Savoia 1908 non sarebbe un tesseramento tecnico, eccepisce ed impugna le deduzioni ex adverso prospettate perché violative ed in totale spregio rispetto a quanto disposto dall’art. 76, comma 4, del CGS, nonché, più in generale, dall’art. 345 cpc, trattandosi di domanda ed argomento nuovi non dedotti nel ricorso dinanzi al GST e quindi, come tali, assolutamente inammissibili. In ogni caso il primo motivo di impugnativa della Soc. ASD Marianella è infondato e pretestuoso. Il calciatore Vincenzo Masi, come risulta dai tabulati federali, era tesserato con la SSD ARL Portici 1906 Next Generation sin dal 09/01/2023 per cui, nella stagione sportiva 2024/25, non vi è stato alcun tesseramento con la stessa bensì solo la prosecuzione del tesseramento con l’effetto che i tesseramenti avvenuti sono tre. Il tesseramento con la Società Portici Next Generation va in continuità e trattasi, come definito dal GST, di un tesseramento necessariamente tecnico che non poteva essere considerato ai fini del divieto previsto dalle NOIF, così come, peraltro, era stato chiarito dall’art. 5.2 del FIFA Regolations on The Status and Transfer of the Players. Continua la Società resistente che anche il secondo motivo di reclamo, e cioè che il periodo di attività presso la Soc. ALMA Fano Juventus 1906 deve essere considerato un tesseramento, appare del tutto infondato e pretestuoso. Il calciatore Masi, infatti, come si evince dal Tabulato Calciatori della ASD Boys Caivanese e dallo storico del Calciatore, risulta regolarmente tesserato con la Soc. ASD Boys Caivanese in data 10/1/2025 non essendovi alcuna traccia di una militanza presso la ALMA FANO Juventus 1906. Eventuali profili di responsabilità potevano essere individuati solo e soltanto nella sfera personale del calciatore ed in quella della Società ma giammai in capo ad ASD Boys Caivanese anche alla luce della circostanza che la LND, con la pratica n. 15140325, aveva autorizzato il tesseramento del calciatore. Anche il terzo motivo di reclamo, per cui sarebbe irrilevante l’inserimento del calciatore Masi nel tabulato tesserati di ASD Boys Caivanese, è infondato e pretestuoso. La Società ASD Boys Caivanese, infatti, ha stipulato con il calciatore Masi, in data 10/1/2025, un contratto di collaborazione coordinato e continuativo con l’effetto che il tesseramento è pienamente regolare atteso il visto di esecutività da parte dell’Ufficio Tesseramenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 3, NOIF. Trattasi di un calciatore, titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, il cui tesseramento ha decorrenza dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato. L’utilizzo del calciatore, titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività della Lega, Comitato Regionale LND, e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto ad autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio dello stesso. Da tali precisazioni, continua la resistente, ne deriva che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazioni devono essere segnalati dall’ufficio competente specificando che il calciatore tesserato può essere utilizzato fino all’eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. Anche in questa ultima ipotesi è prevista una semplice sanzione dell’ammenda in capo alla Società ma giammai la perdita della gara da irrogare solo in caso di violazioni più gravi. Conclude la Società resistente per il rigetto del reclamo, attesa le regolarità, la validità e la efficacia del tesseramento del calciatore Masi, con conseguente conferma della delibera del GST. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il reclamo, la memoria di costituzione della resistente, sentite le parti all’udienza del 18/04/25, ritiene l’impugnativa promossa dalla Soc. ASD Marianella non meritevole di accoglimento. In via preliminare, rigetta la richiesta della reclamante di trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, della FIGC dal momento che ritiene sufficienti ed esaustivi, ai fini della decisione, la documentazione rilasciata dagli Uffici competenti FIGC ed allegati al fascicolo d’ufficio per verificare la legittimità del tesseramento del calciatore Vincenzo Masi in favore della Soc. ASD Boys Caivanese. Parimenti è da rigettare la eccezione preliminare e pregiudiziale della società resistente, secondo la quale la reclamante avrebbe introdotto nella impugnativa domande ed argomentazioni nuove non dedotte nel ricorso dinanzi al GST, perché infondata. Dalla lettura, infatti, del reclamo, la Corte adita non ritiene siano state proposte nuove domande e/o prodotta nuova documentazione bensì sono stati evidenziati gli eventuali errori e/o le false interpretazioni delle norme vigenti in materia da parte del GST nel motivare la delibera impugnata. Nel merito la Corte d’Appello Sportiva Territoriale, indipendentemente dalle disquisizioni introdotte dalle parti circa la sussistenza o meno di un tesseramento cosiddetto tecnico, ritiene che il calciatore Masi nella stagione sportiva 2024/2025 è stato tesserato per tre società: - in data 22/07/24 primo tesseramento con Savoia 1908 FC SSDRL; - in data 26/09/24 secondo tesseramento con ASD Stasia Calcio 1945; - In data 10/01/25 terzo tesseramento con ASD Boys Caivanese. Il limite dei tre tesseramenti, in altre parole, si riferisce solo ai tesseramenti avvenuti al 1° Luglio 2024 per cui la Corte adita ritiene legittimo e valido il tesseramento del calciatore Masi con ASD Boys Caivanese, dal momento che il tesseramento dello stesso con Portici 1906 Next Gen (già Savoia 1908) risale alla stagione agonistica 2022/2023 e , quindi, in epoca precedente all’entrata in vigore della nuova formulazione normativa (art. 32 NOIF – Norma transitoria approvata con CU n. 273/A del 29/06/24). Non merita, altresì, accoglimento il secondo motivo di reclamo per cui il periodo di attività del calciatore Masi presso la Soc. Alma Fano Juventus 1906 deve essere considerato un tesseramento. Dalla documentazione richiesta presso il Comitato Regionale FIGC Marche l’atleta non risulta mai tesserato per la predetta Società per cui eventuali profili di responsabilità devono essere individuati soltanto nella sfera personale del calciatore ed in quella della Società Alma Fano Juventus 1906. Se ne deduce che il tesseramento del calciatore Vincenzo Masi per la Società ASD Boys Caivanese è pienamente regolare avendo avuto, altresì, il visto di esecutività da parte dell’Ufficio Tesseramenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 3, NOIF. Illuminante in tal senso appaiono la decisione n. 209 del 03/05/23 con la quale la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accertato che la legittimazione del calciatore a partecipare alle gare del campionato è conseguente ed automatica alla sua assunzione nella qualità di tesserato con l’inserimento della relativa posizione nei tabulati federali, nonché la decisione n. 35 del 07/11/24 che ha ribadito la regolarità del tesseramento a seguito di attestazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti. Risulta, pertanto, evidente che in particolare il principio dell’art. 39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino all’eventuale comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che, comunque, non ha, salvo i casi previsti dall’art. 42 NOIF, effetti retroattivi sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n. 37/Gst del 15.04.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato. Dispone altresì trasmettere, alla Procura Federale, la documentazione relativa al calciatore Masi Vincenzo (n. 8/02/2000) ai fini di valutare la posizione del suddetto calciatore alla partecipazione alle gare di campionato organizzato dal CR Marche nella stagione 2024/2025.

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