C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/GST del 29.04.2025 – Delibera – Gara del 27/ 4/2025 S.C. VICTORIA MARRA – SALERNUM BARONISSI

Gara del 27/ 4/2025 S.C. VICTORIA MARRA - SALERNUM BARONISSI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla Società Salernum Baronissi avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata, osserva quanto segue. Con il libello introduttivo, la reclamante ha lamentato la posizione irregolare, ai fini del tesseramento, del calciatore della società Victoria Marra ORLANDO Francesco Pio (nato il 22.10.2001), poiché inserito in distinta e impiegato in campo, in violazione dell'art. 95 NOIF, risultando tesserato per quattro Società in luogo del numero massimo di tre consentite dalla citata disposizione. La reclamante ha concluso, quindi, in via principale, per l'accoglimento del reclamo con applicazione della punizione sportiva della perdita della gara (con il punteggio di 3-0) in danno della reclamata Victoria Marra; in subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, previa sospensione del giudizio. Ritualmente evocata, la Società Victoria Marra ha presentato memorie difensive, con cui ha contestato l'avversa ricostruzione, corroborandola attraverso precedenti giurisprudenziali. Sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, può passarsi all'esame del merito, a conclusione della necessaria attività istruttoria (nel corso della quale sono stati acquisiti, fra gli altri, chiarimenti dall'Ufficio Tesseramenti di questo CR Campania). Nodo centrale della questione è la violazione dell'art. 95 NOIF, il quale stabilisce - anche per i calciatori dilettanti - un massimo di tre tesseramenti a Stagione Sportiva. Si tratta, dunque, di stabilire se in relazione al calciatore Orlando Francesco Pio sia stato superato tale limite. La reclamante ha evidenziato che in relazione allo stesso si sono verificati quattro tesseramenti (con superamento del precitato limite): 1) S. Antonio Abate 1971 (con decorrenza 14.07.2022); 2) ASD Albanova Calcio (dal 12.07.2024); 3) ASD Rossoblu Castel San Giorgio (dal 14.11.2024); 4) Victoria Marra (dal 19.12.2024). La reclamante ha, poi, precisato - a giustificazione del predetto conteggio - che il primo tesseramento con il S. Antonio Abate del 14.07.2022, sarebbe "NON COINVOLTO NELLA RIFORMA DELLO SPORT". La riforma cui allude il Salernum Baronissi risulta, evidentemente, quella dell'art. 32 delle NOIF il quale prevede (per quanto d'interesse) al comma 2 che "(…) I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18º anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva", ma, nella successiva sezione denominata "Norme transitorie", in calce alla disposizione in commento, si legge che "(…) Per tutti i calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali". In buona sostanza: il tesseramento dei dilettanti decade al termine della stagione sportiva; ma, per i soli calciatori nati negli anni 2004 e precedenti, il tesseramento pluriennale decade il 30.06.2025. Non coglie, dunque, nel segno la (unica) censura sollevata dalla reclamante, laddove è calcolato come primo tesseramento (da cui far discendere i successivi, con superamento del limite dei tre consentiti dall'art. 95 NOIF) quello in favore del S. Antonio Abate. Infatti, in virtù della proroga come innanzi disposta, il rapporto fra il S. Antonio Abate e il Sig. Orlando (nato nel 2001 e, dunque, rientrante nella speciale deroga prevista dalla citata norma transitoria) non si è instaurato ex novo, trattandosi di automatica prosecuzione del precedente tesseramento a far data dal 14.07.2022. Ne è prova, altresì, la circostanza che il competente Ufficio Tesseramenti non ha adottato alcun provvedimento in merito, con ciò intendendo il rapporto mai interrotto (a differenza di quanto accade, ad esempio, per le risoluzioni / recessi contrattuali). Conclusivamente, alla luce di quanto sin qui illustrato, il numero dei tesseramenti relativi alla Stagione Sportiva in corso va correttamente calcolato a partire dal trasferimento di cui al superiore punto 2), avvenuto in favore dell'Albanova Calcio (a far data dal 12.07.2024), per un totale di TRE, in linea con l'art. 95 NOIF (e con quanto stabilito, in fattispecie analoga, da questa CSAT giusta CU n. 43/CSAT del 03.04.2025). Il reclamo si palesa, dunque, infondato (e non sussistono, per tal via, i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura Federale).

P.Q.M.

ritenuta la propria giurisdizione e competenza ex art. 65 CGS; visti gli artt. 67 e ss. CGS; visto il CU FIGC n. 292 del 15.01.2025 in relazione all'abbreviazione dei termini dinnanzi agli organi della Giustizia Sportiva in relazione alle ultime quattro giornate del campionato, DELIBERA: a) di rigettare il reclamo proposto dalla Società Salernum Baronissi per le ragioni innanzi indicate; b) di omologare il punteggio conseguito sul tdg di 2 - 2, confermando, per il resto, i provvedimenti disciplinari assunti in relazione alla suddetta gara e pubblicati sul relativo CU; d) quanto alle spese, sussistono particolari ragioni, attesa la peculiarità della fattispecie, per disporne l'integrale compensazione fra le fra le parti; per le medesime ragioni, si ritiene equo disporre la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva in favore della reclamante.

 

 

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