C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 46/TFT del 30.05.2025 – Delibera – Prot. 25691/118 pfi23-24 PM/fl del 23/04/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Prot. 25691/118 pfi23-24 PM/fl del 23/04/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
la Società S.C. Porto Infreschi, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenza Marsicano, Josè Troccoli e Manuel Iannuzzi, così come descritti nei capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata. Rilevato che la Sig.ra Vincenza Marsicano, in proprio e nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Porto Infreschi, nonché i sigg.ri Josè Troccoli e Manuel Iannuzzi hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 277/AA del 20 dicembre 2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società S.C. Porto Infreschi prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza ed € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 3 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda; Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 377/AA del 25 marzo 2025 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società S.C. Porto Infreschi, in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento; Rilevato che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n. 07/CFA-2023-2024); All’udienza del 12/05/2025, era presente l’avvocato della società deferita, munito di procure speciali chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS e segnatamente per la società S.C. Porto Infreschi, €500,00. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
ritiene di applicare per la società S.C. Porto Infreschi, €500,00,
