C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/GST del 24.09.2025 – Delibera – Gara del 13/ 9/2025 CITTA DI PONT.FAIANOTEMER – ROCCHESE

 

Gara del 13/ 9/2025 CITTA DI PONT.FAIANOTEMER - ROCCHESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Città di Pontecagnano Faiano Temeraria, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Polisportiva Rocchese per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara oggetto di ricorso un calciatore, Chkour Hicham, in posizione irregolare. Il Sig. Chkour Hicham, nel corso della scorsa stagione sportiva 2024 - 2025, allorquando militava nella società Sapri Calcio, veniva squalificato per una giornata per recidività in ammonizione, come da Comunicato Ufficiale n. 96 del 20.03.2025 C. R. Campania FIGC - LND a seguito della ultima partita di Campionato Under 19 Regionale tra Sapri Calci e Atletico San Gregorio. Il predetto calciatore, pertanto, non scontava la squalifica nella scorsa stagione sportiva. Letta la memoria della società resistente ASD Polisportiva Rocchese. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ la questione proposta con ricorso dalla società ASD Città di Pontecagnano Faiano Temeraria riguarda la corretta applicazione ed interpretazione dell'art. 21 del CGS "Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici". Come emerge dalla lettura della norma sopra citata i principi che governano l'esecuzione delle sanzioni sono quello di effettività/afflittività e quello di omogeneità: il primo impone che la sanzione debba comunque essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza del calciatore/tecnico attinto dalla sanzione; il secondo, principio di omogeneità, stabilisce che, ove possibile, bisogna fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e nella competizione in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento oggetto di sanzione. Con riguardo al rapporto di prevalenza fra i principi di effettività/afflittività e di omogeneità, grazie alla elaborazione della giurisprudenziale federale, si è giunti a ritenere (come affermato ex multis dalla Corte Federale d'Appello) che il principio di omogeneità della sanzione debba considerarsi prevalente rispetto a quello di effettività/afflittività nel senso che, ove possibile, è preferibile che la sanzione comminata ad un calciatore o ad un tecnico venga dallo stesso scontata nella categoria e nella competizione ove la sanzione gli è stata comminata. E’ chiaro, inoltre, che i due principi sopra citati devono poi essere valutati, come stabilito dalla elaborazione della giurisprudenza federale, tenendo ben presente il principio della separazione delle competizioni che costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni. Tenendo a mente queste coordinate, ed applicandole ai fatti per i quali è ricorso, non può non considerarsi che il calciatore Chkour Hicham, nato il 1.02.2006, con riguardo al Campionato Under 19 Regionale per la stagione sportiva 2025 - 2026 debba essere considerato un "fuori quota". Vale la pena sottolineare che il "fuori quota", come è noto, è quel calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ad un certo campionato, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l'organizzazione del torneo e che autorizza le società a utilizzare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età. Come statuito dalla giurisprudenza federale il calciatore "fuori quota" è un calciatore che non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato al quale è autorizzato a partecipare in deroga. Per questo motivo sussiste la possibilità eventuale per la società resistente, titolare del cartellino del Chkour Hicham, di schierarlo anche nel Campionato Under 19 Regionale, ma la categoria di appartenenza naturale nella quale il predetto deve scontare la squalifica irrogatagli con il Comunicato Ufficiale n. 96 del 20.03.2025 C. R. Campania FIGC - LND è una gara ufficiale della prima squadra. Orbene essendo la gara oggetto di ricorso la prima giornata del Campionato di Promozione - girone D è evidente che il Chkour Hicham prendendovi parte non scontava la squalifica irrogatagli. Questo ragionamento è confortato da quanto statuito dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, (cfr. Corte Federale d'Appello SS.UU. decisione/0105/CFA_2022 - 2023, Registro procedimenti n. 0123/CFA/2022 - 2023) che pronunciandosi su un caso analogo a quello oggetto di ricorso ha argomentato in questi termini: " La questione in esame attiene piuttosto in quale gara del campionato della stagione successiva debba scontare la squalifica il giocatore che, originariamente in quota, nella stagione successiva abbia cambiato società e non rientri più nei limiti di età previsti per la precedente categoria e sia abilitato a parteciparvi solo come "fuori quota". In tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare "indifferentemente in più categorie", ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l'atleta "deve" partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, "può anche" partecipare (Campionato Nazionale Juniores, prima squadra, etc.) ". Pertanto, la partecipazione del calciatore Chkour Hicham al Campionat Under 19 Regionale per la stagione sportiva 2025 - 2026 si pone come circostanza meramente eventuale in virtù della qualità di "fuori quota" dallo stesso rivestita. Il Chkour Hicham, infatti, nato il 1.02.2006 non rientra più nei limiti di età utili per partecipare al Campionato Juniores se non come "fuori quota". Pertanto, in applicazione del principio di effettività della sanzione la squalifica intanto può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria in quanto il calciatore rientri anche per la nuova stagione sportiva, nei limiti di età previsti per parteciparvi. Il Sig. Chkour Hicham, avendo compiuto diciannove anni il 1.02.2025, non è più in quota per il Campionati Under 19 Regionale, e, pertanto, può parteciparvi eventualmente come "fuori quota". Orbene, ai sensi dell'art. 21 co. 7 CGS, Chkour Hicham deve scontare la sanzione irrogatagli con il Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC LND n. 96 del 20.03.2025 in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società ASD Polisportiva Rocchese.

PQM delibera:

^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Città di Pontecagnano Faiano Temeraria e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla resistente società ASD Polisportiva Rocchese con il risultato di 3 - 0 in favore della ricorrente società ASD Città di Pontecagnano Faiano Temeraria; ^ squalificare per una giornata effettiva il calciatore Chkour Hicham della società ASD Polisportiva Rocchese, detta squalifica si aggiunge a quella comminatagli con Comunicato Ufficiale n. 96 del 20.03.2025 C R. Campania FIGC - LND e non ancora scontata; ^ squalificare per una giornata effettiva il Sig. Spinelli Gerardo, dirigente accompagnatore della società ASD Polisportiva Rocchese; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Polisportiva Rocchese; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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