C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/GST del 24.09.2025 – Delibera – Gara del 14/ 9/2025 LMM MONTEMILETTO – U.S. ANGRI 1927

Gara del 14/ 9/2025 LMM MONTEMILETTO - U.S. ANGRI 1927

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società LMM Montemiletto, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente US Angri 1927 per avere, quest'ultima, nella gara del Campionato Eccellenza - girone B - del 14.09.2025, utilizzato numero quattro calciatori in posizione irregolare. Nello specifico la società ricorrente lamentava che i calciatori Capuozzo Emanuele (15.06.2004), Garofalo Agostino (20.05.2006), Marasco Salvatore (3.08.2004) e Vatiero Francesco (15.03.1999) fossero stati utilizzati dalla resistente pur risultando svincolati alla data di disputa della gara. Letta la memoria della società resistente. Esperiti i necessari accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND rilevato che: ^ il Sig. Emanuele Capuozzo, il Sig. Salvatore Marasco ed il Sig. Francesco Vatiero risultano in posizione regolare in quanto, per tutti e tre i calciatori, la procedura di tesseramento risulta "dematerializzata" dalla società resistente US Angri 1927 in data 13.09.2025. L'Ufficio Tesseramento ha poi esaminato in data 15.09.2025 dette istanze di tesseramento approvandole. Pertanto, come da normativa vigente, il tesseramento risulta con decorrenza dal 13.09.2025 ed i calciatori prendevano regolarmente parte alla partita oggetto di ricorso; ^ merita, invece, un maggiore approfondimento la posizione del calciatore Garofalo Agostino. Infatti, anche per quest'ultimo, il deposito della documentazione è avvenuto in data 13.09.2025 da parte della società US Angri 1927 ma, alla verifica da parte dell'Ufficio Tesseramento avvenuta in data 15.09.2025, veniva riscontrata una anomalia. Nello specifico mancava la firma del presidente della società sul modulo di tesseramento del calciatore. Questa anomalia, segnalata come detto in data 15.09.2025, veniva prontamente risolta dalla società US Angri 1927 che, a poche ore dalla segnalazione, produceva quanto richiesto. E’ necessario quindi soffermarsi sulla posizione del Sig. Agostino Garofalo per stabilire se lo stesso, alla data della gara oggetto di ricorso, 14.09.2025, fosse da considerarsi in posizione irregolare oppure dovesse considerarsi come correttamente tesserato e quindi utilizzabile da parte della società resistente US Angri 1927. Orbene, in proposito bisogna tenere a mente la disciplina di riferimento e quindi sia quanto previsto dalle NOIF (cfr. art. 39 NOIF), sia quanto stabilito dalle Linee Guida al Tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 da parte della LND. Dal combinato disposto di dette norme, come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in un caso analogo, si evince che: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva". Quanto riportato nelle NOIF ci consente di ritenere che il tesseramento del calciatore Garofalo Agostino sia da considerarsi come regolare in quanto, così come statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 89 del 2023, protocollo numero 00981 del 2023 Sez. I,: "In sostanza da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi". Come argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, pertanto, il principio previsto dall'art. 39 delle NOIF è quello di considerare tesserato il calciatore dal giorno successivo al deposito degli atti fino eventualmente alla comunicazione di revoca per irregolarità e o invalidità o anche alla richiesta di integrazione che non ha comunque, salvo il caso previsto dall'art. 42 delle NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Si legge ancora nel sopra indicato pronunciamento che: " Ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile". Tale orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport, come sottolineato nella decisione sopra citata, è espressione dei principi più basilari che governano l'azione amministrativa. Il riferimento, in particolare, è al principio di affidamento inteso quale: "Principio generale dell'azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività" (cfr. Con. Stato, Sez. VI 13 agosto 2020, n. 5011).

PQM delibera:

 ^ rigettare il ricorso proposto dalla società LMM Montemiletto e per l'effetto confermare il risultato di 0 - 1 in favore della società US Angri 1927 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati rinviando al relativo Comunicato Ufficiale; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società US Angri 1927 per il tesseramento del calciatore Garofalo Agostino (mancanza di una firma sulla documentazione inoltrata). Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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