C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 3/GST del 01.10.2025 – Delibera – Gara del 20/ 9/2025 AFF16 CIRO CARUSO – SG FOOTBALL CLUB

Gara del 20/ 9/2025 AFF16 CIRO CARUSO - SG FOOTBALL CLUB

 Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della Società ASD SG Football Club avverso la regolarità della gara in oggetto indicata, osserva quanto segue all'esito dell'istruttoria espletata ai sensi degli artt. 67 e ss. CGS. La reclamante lamenta la violazione del CU di questo C.R. Campania n. 340 del 25.02.2025, pag. 340, poi confermato dal C.U. del medesimo C.R. n. 1 del 05.07.2025, avendo la AFF16 Ciro Caruso (odierna reclamata, ritualmente evocata) impiegato in campo (per effetto di sostituzioni) n. 2 calciatori "under", in luogo dei n. 3, numero minimo previsto dai citati comunicati. Precisamente, espone la reclamante, la AFF16 Ciro Caruso avrebbe iniziato la gara con n. 3 calciatori "under", salvo poi, per effetto di una sostituzione (al minuto 1 del secondo tempo regolamentare esce il n. 7 Garofalo Domenico, nato il 28.06.2008, entra il n. 2 Bove Alessandro nato il 30.12.2005), restare con soli n. 2 calciatori "under" in campo. Il reclamo non è fondato. La Società SG Football Club, infatti, non si avvede della (dirimente) circostanza per cui al 1 minuto del secondo tempo non è avvenuta una sola sostituzione, bensì DUE: contestualmente al cambio Garofalo (2008) - Bove (2005), invero, la Società reclamata ha sostituito altresì il calciatore Quartuccio (2004) con il Sig. Trinchillo (2007), per tal via lasciando inalterato il numero di tre calciatori "under" in campo, come previsto dal C.U. innanzi citato che testualmente prevede "Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2025/2026, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 nato dall'1.1.2006 in poi 1 nato dall''1.1.2007 in poi 1 nato dall'1.1.2008 in poi. Premesso quanto sopra, si richiamano i contenuti del Comunicato Ufficiale n.340, pubblicato dalla L.N.D. il 25 febbraio 2025,in in merito ai limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età"

P.Q.M.

delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1 - 1, dispone di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it