C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 3/GST del 01.10.2025 – Delibera – Gara del 21/ 9/2025 U.S. ANGRI 1927 – CITTA DI SOLOFRA

Gara del 21/ 9/2025 U.S. ANGRI 1927 - CITTA DI SOLOFRA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Città di Solofra, relativo alla gara in epigrafe, valevole per la IV giornata del Campionato Regionale Eccellenza - girone B - con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società US Angri 1927 per avere quest'ultima utilizzato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Esiki Josephate (28.06.2003) - in posizione irregolare. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevava che: ^ come comunicato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC LND, il calciatore di nazionalità straniera Esiki Josephate (28.06.2003) in data 21.09.2025, data di disputa della gara oggetto di ricorso, non era da considerarsi tesserato per la resistente società US Angri 1927. Infatti, seppure l'US Angri 1927 depositava attraverso procedura di firma elettronica la richiesta ed i moduli per il tesseramento del predetto calciatore, atteso che, come previsto dal combinato disposto dell'art. 39 e dell'art. 40 quater delle NOIF che regolamentano il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici straniere, lo stesso deve considerarsi tesserato per la resistente società a far data dal 22.09.2025, ovvero dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC LND e non da quella di "dematerializzazione" della procedura di tesseramento effettuata dalla società. Pertanto in data 21.09.2025, allorquando si disputava la gara oggetto di ricorso, il calciatore Esiki Josephate non era ancora tesserato per la società US Angri 1927.

PQM delibera:

^ accogliere il ricorso proposto dalla società Città di Solofra e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in danno della società US Angri 1927; ^ squalificare per 1 giornata il calciatore Esiki Josephate della società US Angri 1927; ^ squalificare per 1 giornata il Sig. Forte Antonio, dirigente responsabile della società US Angri 1927; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 alla società US Angri 1927.

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