F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN-SVE del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) –ASD Universal Roseto 1920 / ASD Fontanelle – 22/TFNSVE
Decisione/0022/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0022/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Marco Scarpati – Componente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Universal Roseto 1920 (954835) contro la società ASD Fontanelle (600626) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Sulaj Simone (2409585), la seguente
DECISIONE
Con ricorso datato 4 settembre 2025 ex art. 99 - comma 3 - NOIF, ritualmente introdotto ed inviato alla controparte, la società ASD Universal Roseto 1920 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore Sulaj Simone ed alla stessa, pertanto, dovuto dalla società ASD Fontanelle.
Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Sulaj Simone, tesserato con primo contratto lavoro sportivo il 26/08/2024, era stato dapprima suo tesserato nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e che in relazione a tali annualità le era dovuto il Premio di Formazione Tecnica.
Chiedeva pertanto il riconoscimento del Premio che quantificava in euro 511,00 (cinquecentoundici/00).
Produceva l’attestazione acquisita dalla Piattaforma Premi.
Non si costituiva in giudizio la ASD Fontanelle né partecipava alla fissata udienza del 1° ottobre 2025 tenutasi in videoconferenza. A tale udienza presenziava quindi solo parte ricorrente che si riportava agli atti del procedimento.
Il ricorso veniva quindi deciso da questo Tribunale.
La domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.
La documentazione prodotta prova la sussistenza dei requisiti per il maturare del premio a favore della ASD Universal Roseto 1920 e la sua quantificazione è convalidata dall’attestazione estrapolata dalla piattaforma telematica federale così come statuito dal novellato art. 99 – primo comma – delle NOIF.
L’importo del Premio indicato in ricorso è conforme a quello risultante dalla predetta attestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Fontanelle alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 511,00 (cinquecentoundici/00), in favore della società ASD Universal Roseto 1920.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato in data 9 ottobre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai