F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68/TFN – SD del 6 Ottobre 2025 (motivazioni) Salvatore Luciano Cacciola – 51/TFNSD

 

Decisione/0068/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Monica De Vergori - Componente (Relatore)

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5696/953pf24-25/GC/SA/mg del 2 settembre 2025, depositato il 3 settembre 2025, nei confronti del sig. Salvatore Luciano Cacciola, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L’indagine trae origine dalla segnalazione inviata in data 5 marzo 2025 dal Presidente del C.R.A. Sicilia alla Procura FIGC relativamente alla condotta tenuta dall’Osservatore Cacciola Salvatore Luciano in occasione della gara di Promozione, girone C, del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., svoltasi tra il San Pietro Calcio e il Santa Domenica Vittoria in data 23.02.2025. Nello specifico, veniva segnalato che l’Osservatore Arbitrale designato per la suddetta gara, sig. Salvatore Luciano Cacciola, avrebbe invitato a fine partita la terna arbitrale a non menzionare nel referto arbitrale la definitiva sospensione della gara nei minuti finali del secondo tempo a causa dell’abbandono del campo da parte dei calciatori della società San Pietro Calcio (squadra ospitante) quale conseguenza della attribuzione di un calcio di rigore in favore della squadra ospite e dell’espulsione di uno dei giocatori della stessa San Pietro Calcio. La nota veniva corredata dalla seguente documentazione:

- nota del 26 febbraio 2025 indirizzata all’Osservatore Arbitrale, a firma del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Sicilia, recante la contestazione della mancata trasmissione della relazione relativa alla gara sopra indicata e della conseguente mancata comunicazione della definitiva sospensione della stessa per rinuncia a proseguirne la disputa da parte della squadra San Pietro Calcio (circostanza appresa soltanto mediante la lettura del C.U. n. 385 del 25 febbraio 2025 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.);

- richiesta di chiarimenti inviata in data 26 febbraio 2025 ai componenti della terna arbitrale (sigg.ri Ausilio Signorino, Walter Ciacia e Davide Cicchirillo, rispettivamente arbitro e assistenti) designati per la gara in questione;

- dichiarazioni inviate dalla terna arbitrale in data 27 febbraio 2025 al Comitato Regionale Arbitri Sicilia in riscontro alla predetta richiesta di chiarimenti;

- nota del 28 febbraio 2025 a firma del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Sicilia indirizzata all’Osservatore Arbitrale sig. Salvatore Luciano Cacciola.

Durante l’attività di indagine (effettuata anche in forza dell’accoglimento della richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini ex artt. 119, comma 5 del C.G.S. e 47, comma 3 del C.G.S. CONI del 29 maggio 2025) è stata acquisita la seguente ulteriore documentazione:

1) Comunicato Ufficiale n. 385 del 25 febbraio 2025 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., (recante le sanzioni irrogate a seguito degli episodi riportati nel referto arbitrale dal Giudice Sportivo Territoriale alla società A.S.D. San Pietro Calcio e consistenti nella perdita della gara con un punteggio di 0-3, in un punto di penalizzazione in classifica e in 300 euro di ammenda); 2) relazione del 26.02.2025 dell’Osservatore Arbitrale, sig. Salvatore Luciano Cacciola, relativa alla gara San Pietro Calcio – Santa Domenica Vittoria del 23 febbraio 2025 e valevole per il Campionato di Promozione, girone C, del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.;

3) referto arbitrale relativo alla gara San Pietro Calcio – S. Domenica Vittoria del 23 febbraio 2025 e valevole per il campionato di Promozione, girone C, del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., corredato da:

- referti degli ufficiali di gara;

- distinta ufficiale di gara consegnata all’arbitro dalla società A.S.D. San Pietro Calcio;

- distinta ufficiale di gara consegnata all’arbitro dalla società A.S.D. Domenica Vittoria;

Sono stati, inoltre, sentiti rispettivamente:

- in data 14 maggio 2025, l’Osservatore Arbitrale, sig. Salvatore Luciano Cacciola;

- ed in data 29 maggio 2025, il sig. Ausilio Signorino (arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Agrigento) quale arbitro della gara del 23.02.2025 ed il sig. Davide Cicchirillo (arbitro effettiva della sezione A.I.A. di Palermo) quale assistente arbitro nella medesima gara.

Il sig. Walter Ciacia (assistente arbitro), convocato per l’audizione del 29 maggio 2025, non si presentava alla convocazione.

Delle audizioni del 14 maggio 2025 e 29 maggio 2025 veniva redatto verbale, che confluiva negli atti di indagine.

All’esito dell’istruttoria la Procura Federale inviava in data 22 luglio 2025 la Comunicazione di Conclusione delle indagini. Con atto del 2 settembre 2025, ritenendo che l’indagine avesse consentito di accertare la rilevanza della condotta, la Procura Federale ha deferito:

“1) il sig. Salvatore Luciano CACCIOLA, all’epoca dei fatti Osservatore arbitrale della sezione A.I.A. di Catania, per rispondere: della violazione degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), e 44, comma 1, lett. g) del Regolamento A.I.A. nonché degli articoli 4, 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’A.I.A., per avere lo stesso:

a) al termine della gara San Pietro Calcio – Santa Domenica Vittoria del 23 febbraio 2025 e valevole per il Campionato di Promozione, girone C, del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., nel corso del colloquio con la terna arbitrale, invitato l’arbitro, sig. Ausilio SIGNORINO, nonché gli assistenti, sig. Walter CIACIA e Davide CICCHIRILLO, a non menzionare nel referto di gara né l’avvenuta assegnazione, al 45°minuto del secondo tempo di gioco di un calcio di rigore in favore della società A.S.D. Domenica Vittoria né la circostanza che i calciatori della società A.S.D. San Pietro Calcio, a seguito di detta decisione e dell’espulsione del compagno di squadra con la maglia n. 5 per avere proferito espressioni offensive e per aver tentato di colpire un dirigente della squadra avversaria, avevano deliberatamente lasciato il terreno di gioco, impedendo il regolare svolgimento della gara che veniva definitivamente sospesa al 49° minuto del secondo tempo;

b) omesso di riportare sia l’avvenuta concessione del calcio di rigore, sia la definitiva sospensione della gara per abbandono del terreno di gioco da parte dei calciatori della società A.S.D. San Pietro Calcio come sopra già esposti.”.

La fase predibattimentale

Comunicata la Conclusione delle Indagini in data 22 luglio 2025, l’indagato non si è avvalso delle facoltà previste dall’art. 123 comma 3 del C.G.S. di guisa che la Procura Federale, trascorso il termine utile per l’esercizio delle suddette facoltà, ha promosso in data 2 settembre 2025 l’attuale deferimento.

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 25 settembre 2025, non è pervenuta memoria da parte del deferito.

Il dibattimento

All’udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’Avv. Alessandro D’Oria, il quale si è riportato all’atto di deferimento illustrandone sinteticamente i contenuti e ne ha chiesto l’accoglimento con l’applicazione della sanzione di n. 8 mesi di sospensione.

L’indagato, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio né ha partecipato all’udienza.

La decisione

Il Collegio ritiene che l’indagine della Procura Federale abbia accertato la sussistenza delle condotte contestate, ovvero che l’Osservatore Arbitrale sig. Salvatore Luciano Cacciola:

a) al termine della gara San Pietro Calcio – Santa Domenica Vittoria del 23 febbraio 2025 e valevole per il Campionato di Promozione, girone C, del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., nel corso del colloquio con la terna arbitrale, abbia invitato questi ultimi (sig. Ausilio Signorino quale arbitro effettivo e sig.ri Davide Cicchirillo e Walter Ciacia quali assistenti) a non menzionare nel referto di gara né l’avvenuta assegnazione, al 45°minuto del secondo tempo di gioco di un calcio di rigore in favore della società A.S.D. Domenica Vittoria né la circostanza che i calciatori della società A.S.D. San Pietro Calcio, a seguito di detta decisione e dell’espulsione del compagno di squadra con la maglia n. 5, avevano deliberatamente lasciato il terreno di gioco, impedendo il regolare svolgimento della gara che veniva definitivamente sospesa al 49° minuto del secondo tempo;

b) abbia omesso di indicare nel referto compilato in data 26.02.2025 l’avvenuta concessione del calcio di rigore nonché la definitiva sospensione della gara a seguito dell’abbandono del terreno di gioco da parte dei calciatori della società ospitante (A.S.D. San Pietro Calcio);

Quanto alla condotta sub a) il Collegio ritiene rilevanti:

- il contenuto delle dichiarazioni inviate dalla terna arbitrale in data 27 febbraio 2025 al Comitato Regionale Arbitri Sicilia in riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito allo svolgimento della gara di Promozione del 23 febbraio 2025, laddove tutti e tre i componenti della terna arbitrale hanno dato atto dell’evoluzione dei minuti finali della gara (in particolare, l’uscita dei calciatori dal terreno di gioco in seguito all’assegnazione del calcio di rigore e dell’espulsione del giocatore della San Pietro Calcio) e del successivo colloquio con l’Osservatore Arbitrale, il quale affermava che anche a seguito dell’assegnazione del calcio di rigore si possa fischiare il termine della partita senza l’obbligo che il rigore venga battuto, invitando la terna arbitrale a non menzionare l’episodio nel referto;

- il verbale del 29 maggio 2025 di audizione del sig. Ausilio Signorino, ove quest’ultimo evidenziava di aver fatto notare l’andamento anomalo della gara nel colloquio svoltosi a fine gara: “[…] Nel prosieguo della conversazione facevo notare al sig. CACCIOLA che dopo l’assegnazione del calcio di rigore a favore degli ospiti e l’espulsione di un calciatore della squadra di casa, l’allenatore del San Pietro Calcio invitava i propri atleti a lasciare il terreno di gioco non permettendo l’esecuzione della massima punizione che determinava la sospensione della gara.” Si legge, inoltre, nel predetto verbale che l’OA aveva affermato che da regolamento dopo l’assegnazione del calcio di rigore si può fischiare il termine della partita senza l’obbligo di farlo tirare e che il sig. Cacciola “Comunicava inoltre ai presenti che non era necessario menzionare nel referto che la società San Pietro Calcio avesse lasciato il campo, invitandoci a non scrivere i fatti accaduti a fine gara nel referto”;

- il verbale del 29 maggio 2025 di audizione del sig. Davide Cicchirillo ove si legge che l’OA in occasione del colloquio con la terna arbitrale “Esortava altresì i presenti a non citare nulla nel referto, nello specifico l’abbandono del campo da parte della squadra di casa e n[è] che vi fosse il calcio di rigore da battere. Aggiungo che nel finale di gara ci sono stati disordini che hanno determinato l’intervento delle forze dell’ordine”

- entrambi i verbali di audizione appena richiamati, ove i sigg.ri Signorino e Cicchirillo hanno dato atto del contenuto della regola 7, comma 4 del regolamento del gioco del calcio relativo alla durata della gara nel caso di necessità di esecuzione o ripetizione di un calcio di rigore;

- il verbale del 14 maggio 2025 di audizione del sig. Salvatore Luciano Cacciola, che ha in sostanza ammesso il fatto contestato (si legge nel verbale: “All’interno dello spogliatoio del collega arbitro sono venuto a conoscenza che lo stesso dopo aver espulso un calciatore locale e assegnato un calcio di rigore alla squadra ospite (Santa Domenica di Vittoria), che non è stato battuto, aveva fischiato la sospensione della partita perché la squadra ospitante (San Pietro Calcio) aveva abbandonato il terreno e quindi la gara non si era conclusa regolarmente”) e di aver considerato in maniera errata la conclusione della gara, riconoscendo di aver errato – asseritamente in buona fede – nel consigliare l’arbitro.

Quanto alla condotta sub b), il Collegio ritiene – altresì- dirimente le difformità tra:

- il contenuto del referto dell’Osservatore arbitrale, che si limita ad indicare che la gara è stata “ nel complesso corretta, con comportamenti intemperanti solo a gara finita e durante il rientro negli spogliatoi”;

- il contenuto del referto della terna di arbitri (sezione “varie ed eventuali” ove vengono puntualmente descritti gli eventuali accaduti tra il 45° ed il 49° minuto di gioco del secondo tempo, nonché le ragioni di sospensione della partita) e del Comunicato Ufficiale LND Sicilia n. 385 del 25 febbraio 2025 ove si attesta che il Giudice Sportivo aveva irrogato una serie di sanzioni nei confronti della società San Pietro Calcio.

Emerge, inoltre, dagli atti di indagine (verbale del 29 maggio 2025 di audizione del sig. Ausilio Signorino) che il sig. Salvatore Luciano Cacciola avrebbe contattato telefonicamente l’arbitro sig. Signorino due giorni dopo la gara per sapere cosa quest’ultimo avesse scritto nel referto di gara, apprendendo che nel referto erano stato “annotato tutto quello che effettivamente era successo a fine gara, ovvero i fatti che avevano determinato la sospensione della partita”, e ciò a comprova della conoscenza da parte dell’indagato non solo dell’effettivo svolgimento della partita ma anche della refertazione degli arbitri.

In definitiva, è emerso dagli atti del giudizio che il sig. Cacciola: abbia avuto piena conoscenza dei fatti (andamento anomalo degli ultimi minuti della partita e sospensione della stessa) quanto meno a partire dallo svolgimento del colloquio post-gara con la terna arbitrale; abbia comunque invitato la terna arbitrale ad omettere il riferimento a tali situazioni nel referto; abbia egli stesso omesso di indicare nel proprio referto i suddetti fatti.

Le condotte di cui sopra integrano violazione del generale dovere di lealtà sportiva di cui agli articoli 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), e 44, comma 1, lett. g) del Regolamento A.I.A. nonché degli articoli 4, 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’A.I.A. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento A.I.A., il Collegio ritiene congrua, a fronte della natura, della gravità e della consapevolezza della condotta, la sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Salvatore Luciano Cacciola la sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 settembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Monica De Vergoni                                                           Carlo Sica

                                                                                           

Depositato in data 6 ottobre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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