F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69/TFN – SD del 6 Ottobre 2025 (motivazioni) – Santopadre Massimiliano, Favergiotti Teodoro Leopoldo – 49/TFNSD

Decisione/0069/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0049/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)

Monica De Vergori – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Ermando Bozza - Componente aggiunto

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5567 /1223pf2425/GC/gb depositato il 1° settembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Massimiliano Santopadre e Teodoro Leopoldo Favergiotti, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 5567 /1223pf24-25/GC/gb del 1° settembre 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. SANTOPADRE Massimiliano, all’epoca dei fatti Presidente Onorario con potere di rappresentanza di fronte alle autorità sportive della neo costituita Perugia Futbol S.r.l., acquirente, in data 7 settembre 2024, con registrazione del 10 settembre 2024, dell’intero capitale della società sportiva Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità;

- sig. FAVERGIOTTI Teodoro Leopoldo, all’epoca dei fatti Presidente del CdA della Dilnay S.A., società neo costituita di diritto uruguaiano, titolare del 100% delle quote della Sport Next Gen Ltd, acquirente, dalla Saia Investments Ltd, in data 27 settembre 2024 con registrazione del 22 ottobre 2024, del 90% delle quote del Perugia Futbol S.r.l., società neo costituita e controllante il 100% della società sportiva, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa:

- A) ai requisiti di solidità finanziaria e di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nella

Dilnay S.A., società neo costituita di diritto uruguaiano, proprietaria dell’intero capitale della Sport Next Gen Ltd;

- B) ai requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati in FAVERGIOTTI Teodoro Leopoldo.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto: “Segnalazione della COAPS del 3 giugno 2025 in ordine al mancato rispetto della normativa federale in relazione all’acquisizione di partecipazioni societarie della società A.C. Perugia Calcio S.r.l.”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 03/06/2025 al n. 1223pf24-25.

Nel corso dell’attività indagine sono stati acquisiti il Foglio censimento e la visura camerale della AC Perugia Calcio Srl, nonché le copie degli atti di acquisizione e l’ulteriore documentazione trasmessa dalla COAPS.

L’attività d’indagine ha riguardato anche i signori Faroni Javier Horacio e Molinari Juan Martin, nonché la AC Perugia Calcio Srl i quali, all’esito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata il 24 luglio 2025, hanno concordato con la Procura Federale l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del CGS, in data 26.8.2025 condivisa dalla Procura Generale dello Sport.

I signori Santopadre Massimiliano e Favergiotti Teodoro Leopoldo non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno svolto attività difensiva.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 25.9.2025, con memoria a firma degli avv.ti Marco Laudani e Gaio Presutti, il sig. Santopadre Massimiliano ha contestato l’applicazione formalistica dell’art. 20 bis, comma 7 delle NOIF e chiesto di essere prosciolto ovvero, in via subordinata, l’applicazione “di una sanzione proporzionata e ragionevole che tenga conto della peculiarità della situazione.”

In sintesi, secondo la prospettazione difensiva, il sig. Santopadre, in quanto già Presidente dal 2012 del Perugia Calcio, carica rivestita sino al 7 settembre 2024, momento in cui aveva assunto in continuità la carica di Presidente onorario con un ruolo di mera funzione di rappresentanza, peraltro per il breve periodo di tempo intercorso sino al momento delle dimissioni intervenute il 31 ottobre 2024, era soggetto già noto all’Ordinamento federale, per tale motivo non tenuto agli adempimenti formalistici di cui all’art. 20bis, comma 7 delle NOIF.

Il sig. Favergiotti Teodoro Leopoldo non ha svolto attività difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 25.9.2025, svoltasi in modalità video conferenza, hanno preso parte l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale e l’avv. Marco Laudani per il sig. Santopadre Massimiliano.

Nessuno è comparso per il sig. Favergiotti Teodoro Leopoldo.

L’avv. D’Oria, riportatosi agli atti del deferimento, ha rimarcato il carattere oggettivo delle prescrizioni normative disattese, indifferenti alla durata dell’incarico, anche tenuto conto che il cambiamento di ruolo non era avvenuto all’interno della medesima società e che, in ogni caso, i requisiti richiesti dalla norma non sono cristallizzati nel tempo. Da ultimo, ha evidenziato l’irrilevanza delle dimissioni, in quanto intervenute in epoca successiva ai fatti contestati.

Ha quindi chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione nei confronti del sig. Santopadre Massimiliano e di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Favergiotti Teodoro Leopoldo.

L’avv. Laudani ha ribadito che l’art. 20 bis si rivolgerebbe solo ai ruoli apicali delle società, nel mentre il sig. Santopadre avrebbe assunto e svolto un ruolo meramente onorario e rappresentativo, senza alcuni poteri; ha quindi insistito, in via subordinata, per l’applicazione di una sanzione proporzionata e ragionevole.

All’esito della discussione, il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

La materia delle acquisizioni di quote e/o azioni societarie è regolamentata dall’art. 20 bis delle NOIF.

Secondo quanto previsto dal comma 1, “le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa […] che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche […] possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 della norma.”

Ove l’acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), prosegue il comma 2, “i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell’art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi”.

Il comma 3 specifica che “i requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l’acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta”.

I commi 5 e 6 specificano nel dettaglio quali siano i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria richiesti, la cui documentazione deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni (comma 7).

I requisiti vengono poi esaminati dalla Commissione (Co.A.P.S.) prevista dal comma 11 che, ove rilevi una irregolarità o carenza nella documentazione, provvede a chiederne l’integrazione concedendo un termine non prorogabile di 15 giorni (comma 8);  il mancato adempimento nel termine concesso, alfine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6 (comma 9), cui conseguono le sanzioni previste dall’art. 32, commi da 5-bis  a 5-octies del CGS (comma 10).

Nella vicenda in scrutinio, come evidenziato nei capi d’incolpazione, l’acquisizione di cui si tratta, per cui risultano disattesi i termini di cui all’art. 20-bis, co. 6 e 7, CGS ed oggetto di puntuale esame da parte della Co.A.P.S., è quella dell’AC Perugia Calcio Srl.

Nello specifico, dalla segnalazione trasmessa dalla COAPS risulta che la New Parker Srl, socio unico della AC Perugia Calcio Srl, con atto notarile del 7.9.2024, ne abbia ceduto l’intero capitale sociale alla neo costituita Perugia Futbol Srl e che, con il medesimo atto, il sig. Massimiliano Santopadre si sia dimesso dall’incarico di amministratore unico e legale rappresentante della AC Perugia Calcio Srl.

Contestualmente all’acquisizione la governance della AC Perugia Calcio Srl è stata affidata ad un CdA composto dal Presidente Javier Horacio Faroni e dai consiglieri Juan Martin Molinari ed Erica Gabriela Gillette.

Al momento della acquisizione del 7.9.2024, la governance della neo costituita Perugia Futbol Srl risultava affidata all’amministratore unico Juan Martin Molinari e, quale presidente onorario con poteri di rappresentanza verso gli enti che sovrintendono allo sport (compresa la FIGC), contemplava anche il sig. Massimiliano Santopadre (v. segnalazione Co.A.P.S – pag. 2).

Sempre al momento dell’acquisizione del capitale, inoltre, la Perugia Futbol Srl era controllata al 100 % dalla Saia Investment Ltd, che ne cedeva il 90 % alla Sport Next Gen Ltd in data 27.9.2024.

È altresì emerso che la Saia Investients Ltd era interamente partecipata dalla Beagle Capital Management LLC, partecipata al 100 % da Juan Martin Molinari, e che la Sport Next Gen Ltd era partecipata al 100 % dalla neo costituita Dilnay S.A., società di diritto uruguaiano, a sua volta controllata al 100 % da Javier Horacio Faroni.

Quanto al sig. Teodoro Leopoldo Favergiotti, è emerso che questi, al momento dell’acquisizione, risultava nell’organigramma societario della Daylnay S.A. anche come Presidente del C.d.A. dotato di poteri di rappresentanza.

Come sopra ricostruita la catena di controllo della AC Perugia Calcio Srl, la Co.A.P.S., in difetto di tutta la documentazione prevista dalla norma, ne ha richiesto l’integrazione ai soggetti a tanto tenuti.

Per quanto rileva ai fini del presente procedimento, avendo gli altri soggetti adempiuto e/o concordato l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del CGS, non hanno provveduto alla integrazione della documentazione i signori Santopadre Massimiliano e Favergiotti Teodoro Leopoldo.

Del sig. Santopadre Massimiliano, all’epoca dei fatti Presidente Onorario con potere di rappresentanza di fronte alle autorità sportive della neo costituita Perugia Futbol S.r.l., acquirente dell’intero capitale della società sportiva Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., non è stata depositata la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità nel termine aggiuntivo di 15 giorni concesso con pec del 29 ottobre 2024.

Alla richiesta di integrazione, infatti, si è dato riscontro con l’invio delle rassegnate dimissioni.

La difesa del sig. Santopadre non ha contestato l’omesso invio della integrazione richiesta, circostanza da aversi pertanto per acquisita; ha invece eccepito l’insussistenza di tale obbligo perché questi già noto all’Ordinamento federale, in quanto già Presidente della società Perugia Calcio Srl e, al momento dei fatti, mero Presidente onorario privo di poteri rappresentativi, per di più per un breve periodo di tempo.

La tesi non può essere condivisa.

Il precetto normativo ha carattere oggettivo.

I requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria devono sussistere al momento dell’acquisizione e, ove avvenga ad opera di società o enti, nazionali od esteri, di qualsiasi genere, devono essere soddisfatti anche da coloro che ne esercitano i poteri di rappresentanza (art. 20-bis. co. 2) nonché, ove effettuata da una società neo costituita, anche da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta (co. 3, art. cit.).

Tanto è già sufficiente a superare l’eccezione difensiva.

Quello che la norma richiede è la sussistenza dei requisiti al momento dell’acquisizione.

A nulla rileva la pregressa carica di Presidente in seno all’acquisita AC Perugia Calcio Srl, qui trattandosi, come segnalato dalla Co.A.P.S, del ruolo svolto in seno alla neo costituita Perugia Futbol Srl società che, si ripete, ha acquisito dalla New Parker Srl l’intero capitale della prima.

Contrariamente all’assunto difensivo, inoltre, vi è da dire che il ruolo del sig. Santopadre Massimiliano non era quello di mero “uomo immagine”, avendo invece la Co.A.P.S. accertato che fosse dotato di “poteri di rappresentanza verso gli Enti che sovrintendono allo sport (compresa la FIGC)” (v. segnalazione).

Ugualmente priva di pregio ed irrilevante, alfine, è la tesi della breve durata temporale di permanenza nel ruolo (7.9.2024/31.10.2024), in quanto le dimissioni sono intervenute il 31.10.2024 in epoca successiva all’inadempimento.

Per quanto precede, la responsabilità di Santopadre Massimiliano risulta documentalmente provata.

Del pari documentalmente provata è la responsabilità del sig. Teodoro Leopoldo Favergiotti, titolare della carica di presidente del C.d.A. della Dilnay SA, come visto detentrice del 100 % del capitale di Sport Next Gen Ltd, cui a sua volta è stato ceduto da Saia Investements Ltd il 90 % del capitale della neo costituita Perugia Futbol Srl.

La documentazione inerente i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di tale soggetto, invero, è stata integrata solo successivamente a due procedure di soccorso istruttorio instaurate in data 19.12.2024 e 28.1.2025 e nell’ulteriore termine concesso. L’invio della integrazione negli ulteriori termini concessi ne ha consentito l’esame ed evitato che i requisiti fossero ritenuti assenti, ma non ha fatto venire meno il ritardo con cui si è provveduto all’invio della documentazione riferita all’acquisizione perfezionatasi sin dal 27.9.2024, a sua volta tardivamente trasmessa tra l’8 e l’11 novembre 2024 in assenza di documentazione comprovante le ragioni del ritardo.

Quanto alle sanzioni da irrogare, fermo il carattere “di effettività e di afflittività” richiesto dall’artt. 44 del CGS, tenuto altresì conto che l’entità va commisurata alla gravità dell’illecito, onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, il Collegio, ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura federale, provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Massimiliano Santopadre, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- al sig. Teodoro Leopoldo Favergiotti, mesi 6 (sei) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 settembre 2025

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Carlo Purificato                                                       Carlo Sica

Amedeo Citarella

 

Depositato in data 6 ottobre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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